La Corte di Cassazione, con la sentenza 4340/2013, ha stabilito che non è necessaria la maggioranza qualificata (dei due terzi del valore dell'edificio) per installare cancelli nel condominio.
Sotto il profilo normativo si tratta di interpretare correttamente due norme del codice civile. Da un lato infatti l'articolo 1102 consente anche al singolo condomino di apportare a proprie spese modifiche necessarie per il miglior godimento del bene comune a patto di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dall'altro lato l'articolo 1120 stabilisce che tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni vanno deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Nel respingere il ricorso di un condomino che si era opposto all'istallazione dei cancelli all'interno dell'area condominiale la Corte ha chiarito che "In tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini".
come si legge in sentenza ciò attiene "all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione".
"Pertanto", ha aggiunto la Cassazione, "non è richiesta per la legittimità di una delibera assembleare avente detto oggetto, l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio, non concernendo tale delibera una innovazione secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli".
Sotto il profilo normativo si tratta di interpretare correttamente due norme del codice civile. Da un lato infatti l'articolo 1102 consente anche al singolo condomino di apportare a proprie spese modifiche necessarie per il miglior godimento del bene comune a patto di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dall'altro lato l'articolo 1120 stabilisce che tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni vanno deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Nel respingere il ricorso di un condomino che si era opposto all'istallazione dei cancelli all'interno dell'area condominiale la Corte ha chiarito che "In tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini".
come si legge in sentenza ciò attiene "all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione".
"Pertanto", ha aggiunto la Cassazione, "non è richiesta per la legittimità di una delibera assembleare avente detto oggetto, l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio, non concernendo tale delibera una innovazione secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli".
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