Nel caso di compravendita di un appartamento che è stato in precedenza concesso in locazione, l'acquirente subentra in tutti i diritti che il venditore aveva maturato nei confronti dell'inquilino. Per questo, nel caso in cui vi sia una morosità nel pagamento dei canoni, il nuovo proprietario ha diritto ad intimare al conduttore lo sfratto per morosità anche se detta morosità è maturata prima della vendita dell'immobile.
E' quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza numero 12883/2012 specificando che le cose, oltretutto, non cambiano se il contratto si era già risolto in epoca anteriore alla vendita.
Come si legge nella parte motiva della sentenza "La fattispecie di vendita di cosa locata integra invero un'ipotesi di cessione legale del contratto di locazione in capo all'acquirente, che quale cessionario ex lega subentra nella situazione di diritto e di fatto facente capo all'alienante al momento della cessione e dal medesimo trasmessagli con tale atto, senza che risulti al riguardo necessario l'accordo delle parti nè l'adesione del contraente ceduto (nei cui confronti la cessione acquista peraltro efficacia solamente al momento della relativa notificazione)".
Per questo l'acquirente anche se il contratto è scaduto può esercitare quei diritti che non si sono esauriti e che spettavano al precedente proprietario.
Se poi, come nella specie, il contratto è cessato per l'intimata disdetta alla scadenza contrattuale "l'acquirente subentra nel diritto di credito alla restituzione già maturato in capo al locatore-proprietario cedente".
E' quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza numero 12883/2012 specificando che le cose, oltretutto, non cambiano se il contratto si era già risolto in epoca anteriore alla vendita.
Come si legge nella parte motiva della sentenza "La fattispecie di vendita di cosa locata integra invero un'ipotesi di cessione legale del contratto di locazione in capo all'acquirente, che quale cessionario ex lega subentra nella situazione di diritto e di fatto facente capo all'alienante al momento della cessione e dal medesimo trasmessagli con tale atto, senza che risulti al riguardo necessario l'accordo delle parti nè l'adesione del contraente ceduto (nei cui confronti la cessione acquista peraltro efficacia solamente al momento della relativa notificazione)".
Per questo l'acquirente anche se il contratto è scaduto può esercitare quei diritti che non si sono esauriti e che spettavano al precedente proprietario.
Se poi, come nella specie, il contratto è cessato per l'intimata disdetta alla scadenza contrattuale "l'acquirente subentra nel diritto di credito alla restituzione già maturato in capo al locatore-proprietario cedente".
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