Esistono delle eccezioni e tal volta vi sono casi particolari, difficilmente collocabili nell'una o nell'altra categoria e ciò pone interessanti quesiti circa l'attribuzione del potere decisionale ora all'uno ora all'altro giudice.
Nel caso di specie la Suprema Corte (sentenza 4370/2013) si è pronunciata circa l'impugnabilità innanzi al giudice ordinario delle delibere disciplinari emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La Corte ha sottolineato come i provvedimenti disciplinari siano atti idonei ad incidere nella sfera soggettiva del professionista destinatario e come tali non classificabili come atti amministrativi, nonostante possano essere così intesi da un punto di vista formale.
La Corte, mantenendo un orientamento consolidato (ad es. Cass. Sez. unite, ordinanza n. 30785 del 30/12/2011) ha nuovamente confermato come spetti al singolo ricorrere al giudice ordinario al fine di tutelare il proprio diritto soggettivo all'esercizio della professione. Competente a pronunciarsi è il Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine autore della delibera.Vai al testo della sentenza n.4370/2013
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