di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013
Le novità normative introdotte di recente dal decreto Balduzzi (decreto legge 158/2012 convertito in legge 189/2012) hanno sensibilmente riformato l'intero campo della responsabilità medica sia dal punto di vista civile che penale. Si deve a questo intervento legislativo l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della colpa lieve: se, in caso di errore medico, il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines (accorgimenti e metodologie scientifiche statisticamente rilevanti sul piano internazionale) allora egli andrà esente da responsabilità penale. Questa circostanza va verificata dal giudice caso per caso. E anche nel caso in cui venisse integrata la scriminante della colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato risarcendo il danno provocato al proprio paziente.
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Le novità normative introdotte di recente dal decreto Balduzzi (decreto legge 158/2012 convertito in legge 189/2012) hanno sensibilmente riformato l'intero campo della responsabilità medica sia dal punto di vista civile che penale. Si deve a questo intervento legislativo l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della colpa lieve: se, in caso di errore medico, il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines (accorgimenti e metodologie scientifiche statisticamente rilevanti sul piano internazionale) allora egli andrà esente da responsabilità penale. Questa circostanza va verificata dal giudice caso per caso. E anche nel caso in cui venisse integrata la scriminante della colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato risarcendo il danno provocato al proprio paziente.
Nel caso in oggetto il medico ha erroneamente diagnosticato un cancro ad un individuo affidato alle sue cure.
Il professionista ha dunque programmato l'intervento di rimozione del tumore; ma, una volta in sala operatoria, ha riscontrato come in realtà il paziente non fosse affetto da alcuna patologia oncologica. Se sul piano penale i giudici di merito hanno giustamente accertato l'integrarsi della colpa lieve, la Suprema Corte, applicando l'art. 2043 del codice civile, ha confermato tuttavia sussistere responsabilità civile in capo al sanitario il quale è stato condannato all'integrale risarcimento dei danni, morali e biologici, ingiustamente patiti dal suo paziente. Qui sotto il testo integrale della sentenza.Vai al testo della sentenza 4030/2013
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