Il nostro viaggio nel mondo della guida in stato di ebbrezza comincia da Lodi, ove il Tribunale, nella pronuncia opera della penna della Dott.ssa Stefania Pepe del 24 luglio 2010, richiama l'orientamento della Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, 26 gennaio 1999, n. 1049, e Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2006, n. 38438, quest'ultima con la sciccheria di Gherardo Colombo a comporre il Supremo Collegio): "il concetto di ebbrezza ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, poiché si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque condizione di disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione, che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza nella guida".
Il PM si era riportato al capo d'imputazione (art. 186, 2° co., Cod. Strad.), aveva chiesto l'escussione del teste di lista e l'esame dell'imputato, nonché l'acquisizione del verbale di accertamento redatto dai Carabinieri di Codogno, con allegato verbale di accertamenti urgenti, della fotocopia della patente di guida e degli scontrini relativi all'alcoltest eseguito sulla persona dell'imputato; il Giudice ammetteva le prove come richieste dalle parti (la difesa aveva chiesto il controesame del teste dell'Accusa); il Monocratico del Tribunale di Lodi ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato con condanna alla pena di giorni venti di arresto ed € 600,00 di ammenda, senza concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta posta in essere, in considerazione del tasso alcolemico riscontrato nelle due determinazioni concordanti ad intervalle di tempo di cinque minuti (concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena), oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi due: la prova si fondava sulle risultanze dell'esame dibattimentale dell'appuntato in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Codogno, pubblico ufficiale, sentito su attività inerenti il suo ufficio e su circostanze e fatti direttamente percepiti nel corso della sua attività d'istituto 1 veniva notato sbandare vistosamente e invitato a fermarsi ed esibire i documenti, nonché sull'esito delle due prove dell'alcoltest eseguito sulla persona dell'interessato il 19 agosto 2006 a mezzo apparecchiatura debitamente omologata; l'esito dell'etilometro in dotazione della pattuglia operante era stato il seguente: tasso di alcool superiore a quello consentito dalla legge in tutti e due i controlli effettuati alle h. 1:22 ed alle h. 1:30. Infine, l'imputato manifestava evidenti sintomi di ebbrezza, quali il forte alito vinoso e la difficoltà nella dembulazione.
La nozione di stupefacente configura una qualificazione proveniente da fonte sub primaria integratrice del disposto penale, per cui andranno applicati i principi di non retroattività e di retroattività della norma penale favorevole nell'ipotesi di successione di leggi modificative nel tempo: ciò a mente dell'art. 2 Codice Penale.
In conclusione, è droga quella sostanza farmacologica recepita ed inclusa nel catalogo.
Quali sono le modalità di accertamento? La norma incriminatrice non le indica anche se ovviamente un accertamento anche puramente indiziario deve esserci, purché conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 192, 2° co., c.p.p.
Secondo l'art. 379 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche) le modalità di accertamento consistono nell'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
Va ricordato che la fattispecie di cui all'art. 186 Codice della Strada è un reato di pericolo: ai fini della realizzazione è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene protetto.
Lo stato di ebbrezza è distinto in tre fasce, con sanzioni di gravità progressivamente crescente; la prima fascia, quando il tasso alcolemico è oltre 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 g/l è stata depenalizzata.
Talché non è reato, ma si paga una sanzione pecuniaria; pertanto, è ora un illecito amministrativo; sicché i ciclomotori ed i motoveicoli condotti dal trasgressore non debbono più essere sottoposti a sequestro ai fini della confisca, come per contro deve continuarsi a provvedere per le ipotesi di reato: debbono essere affidati a persona idonea, con le consuete modalità. Diventa inapplicabile la sanzione di un terzo quando l'illecito viene commesso di notte, poiché tale previsione si riferisce soltanto alle ipotesi di reato. In esito all'entrata in vigore della recente Legge n.120/2010 molte cose sono cambiate. Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di ventuno anni, per chi ha la patente da non più di tre anni, per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E; pene inasprite per chi provoca incidenti; limiti di velocità più bassi per i neopatentati, test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion. Si potrebbe discutere del meccanismo della destinazione dei condannati per guida in stato di ebbrezza a lavori socialmente utili (tema introdotto ieri, 3 marzo 2013, da Barbara LG Sordi con la notizia, intitolata "Pene alternative: 'volontari per forza' a Milano", sull'accordo siglato a Milano tra Palazzo di Giustizia e Comune) oppure della sospensione della patente di guida, che consiste nella privazione temporanea di validità del documento che può essere disposta come provvedimento cautelare per il quale non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; o di revoca della patente e di revisione della patente: quest'ultima non ha carattere sanzionatorio poiché si limita a sottoporre il titolare del documento di guida ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, miranti a verificare il permanere dei requisiti fisiopsichici ed attitudinali richiesti per guidare.
L'autore ne tratterà nei prossimi giorni se questa prima puntata avrà incontrato il Vostro apprezzamento.
Il PM si era riportato al capo d'imputazione (art. 186, 2° co., Cod. Strad.), aveva chiesto l'escussione del teste di lista e l'esame dell'imputato, nonché l'acquisizione del verbale di accertamento redatto dai Carabinieri di Codogno, con allegato verbale di accertamenti urgenti, della fotocopia della patente di guida e degli scontrini relativi all'alcoltest eseguito sulla persona dell'imputato; il Giudice ammetteva le prove come richieste dalle parti (la difesa aveva chiesto il controesame del teste dell'Accusa); il Monocratico del Tribunale di Lodi ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato con condanna alla pena di giorni venti di arresto ed € 600,00 di ammenda, senza concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta posta in essere, in considerazione del tasso alcolemico riscontrato nelle due determinazioni concordanti ad intervalle di tempo di cinque minuti (concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena), oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi due: la prova si fondava sulle risultanze dell'esame dibattimentale dell'appuntato in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Codogno, pubblico ufficiale, sentito su attività inerenti il suo ufficio e su circostanze e fatti direttamente percepiti nel corso della sua attività d'istituto 1 veniva notato sbandare vistosamente e invitato a fermarsi ed esibire i documenti, nonché sull'esito delle due prove dell'alcoltest eseguito sulla persona dell'interessato il 19 agosto 2006 a mezzo apparecchiatura debitamente omologata; l'esito dell'etilometro in dotazione della pattuglia operante era stato il seguente: tasso di alcool superiore a quello consentito dalla legge in tutti e due i controlli effettuati alle h. 1:22 ed alle h. 1:30. Infine, l'imputato manifestava evidenti sintomi di ebbrezza, quali il forte alito vinoso e la difficoltà nella dembulazione.
La nozione di stupefacente configura una qualificazione proveniente da fonte sub primaria integratrice del disposto penale, per cui andranno applicati i principi di non retroattività e di retroattività della norma penale favorevole nell'ipotesi di successione di leggi modificative nel tempo: ciò a mente dell'art. 2 Codice Penale.
In conclusione, è droga quella sostanza farmacologica recepita ed inclusa nel catalogo.
Quali sono le modalità di accertamento? La norma incriminatrice non le indica anche se ovviamente un accertamento anche puramente indiziario deve esserci, purché conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 192, 2° co., c.p.p.
Secondo l'art. 379 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche) le modalità di accertamento consistono nell'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
Va ricordato che la fattispecie di cui all'art. 186 Codice della Strada è un reato di pericolo: ai fini della realizzazione è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene protetto.
Lo stato di ebbrezza è distinto in tre fasce, con sanzioni di gravità progressivamente crescente; la prima fascia, quando il tasso alcolemico è oltre 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 g/l è stata depenalizzata.
Talché non è reato, ma si paga una sanzione pecuniaria; pertanto, è ora un illecito amministrativo; sicché i ciclomotori ed i motoveicoli condotti dal trasgressore non debbono più essere sottoposti a sequestro ai fini della confisca, come per contro deve continuarsi a provvedere per le ipotesi di reato: debbono essere affidati a persona idonea, con le consuete modalità. Diventa inapplicabile la sanzione di un terzo quando l'illecito viene commesso di notte, poiché tale previsione si riferisce soltanto alle ipotesi di reato. In esito all'entrata in vigore della recente Legge n.120/2010 molte cose sono cambiate. Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di ventuno anni, per chi ha la patente da non più di tre anni, per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E; pene inasprite per chi provoca incidenti; limiti di velocità più bassi per i neopatentati, test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion. Si potrebbe discutere del meccanismo della destinazione dei condannati per guida in stato di ebbrezza a lavori socialmente utili (tema introdotto ieri, 3 marzo 2013, da Barbara LG Sordi con la notizia, intitolata "Pene alternative: 'volontari per forza' a Milano", sull'accordo siglato a Milano tra Palazzo di Giustizia e Comune) oppure della sospensione della patente di guida, che consiste nella privazione temporanea di validità del documento che può essere disposta come provvedimento cautelare per il quale non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; o di revoca della patente e di revisione della patente: quest'ultima non ha carattere sanzionatorio poiché si limita a sottoporre il titolare del documento di guida ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, miranti a verificare il permanere dei requisiti fisiopsichici ed attitudinali richiesti per guidare.
L'autore ne tratterà nei prossimi giorni se questa prima puntata avrà incontrato il Vostro apprezzamento.
Scrivi all'Avv. Paolo Storani
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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