Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 5033 del 28 Febbraio 2013
Il contratto preliminare di vendita di un immobile è un patto che genera in capo alle parti l'obbligo di stipulare il contratto
Nel caso di specie le parti hanno inserito nel preliminare di vendita una clausola escludente la risoluzione del contratto per colpa del venditore. Nei fatti l'immobile promesso è risultato non rispettante le vigenti norme urbanistiche della zona: la Suprema Corte ha ritenuto non operante la suddetta clausola poiché l'abusività dell'edificio costituisce di per sé causa di impedimento alla stipulazione del contratto definitivo e, di conseguenza, ha ritenuto legittima la richiesta del promissario acquirente il quale pretendeva la restituzione della caparra versata al momento della stipula del preliminare di vendita. Essendo la causa impeditiva imputabile al futuro venditore, egli è stato riconosciuto inadempiente e di conseguenza condannato alla restituzione della somma di denaro ora detenuta senza titolo, unitamente al risarcimento del danno causato.