dalla rubrica Law in Action di Paolo Storani - Cassazione Civile, Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3642, Pres. TRIFONE - Rel. ARMANO, provoca una sorta di rivoluzione nel mondo delle prove per testi: ora una persona non potrà testimoniare anche se, dopo aver risentito lesioni personali nel sinistro stradale dedotto in giudizio, sia stata già risarcita.
Già Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16499 aveva ritenuto l'incapacità a testimoniare di una parte portatrice di interesse diretto e immediato tale da legittimare la partecipazione al giudizio in qualità di parte, "senza che la circostanza di essere stata già soddisfatta, nelle sue pretese creditorie in conseguenza dell'avvenuto versamento della somma in contestazione potesse dirsi idonea a riattivare una capacità a testimoniare che, per costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, va valutata a prescindere da vicende che costituiscano un posterius facti rispetto alla preciabilità ex ante dell'interesse a partecipare al giudizio".
Quella pronuncia porta la sontuosa firma di Giacomo TRAVAGLINO sotto la presidenza di Alfonso AMATUCCI; nel caso di specie "fondato deve dirsi, difatti, il quinto motivo, poiché la teste R., nel rivendicare la proprietà del denaro oggetto dei due versamenti su conto estero ritenuti dal giudice territoriale non riferibili alla vicenda negoziale pe rla quale è ancora processo, vantava un interesse diretto e immediato tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio in qualità di parte, senza che la circostanza di essere stata già soddisfatta, nelle sue pretese creditorie in conseguenza dell'avvenuto versamento della somma in contestazione potesse dirsi idonea a riattivare una capacità a testimoniare".
E così anche il recente pronunciamento del S.C. ha condiviso l'interpretazione dell'art. 246 c.p.c. offerta dal precedente giurisprudenziale menzionato. Talché, è stata cassata la pronuncia della Corte di Appello di Roma e disposto il rinvio ad altra Sezione che si atterrà al seguente principio: "la vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.".
Qualche perplessità - non possiamo nasconderlo - si allunga come un'ombra dietro l'apparente inattaccabilità del ragionamento; anzi, per dirla tutta, sia dell'orientamento opposto!
Già Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16499 aveva ritenuto l'incapacità a testimoniare di una parte portatrice di interesse diretto e immediato tale da legittimare la partecipazione al giudizio in qualità di parte, "senza che la circostanza di essere stata già soddisfatta, nelle sue pretese creditorie in conseguenza dell'avvenuto versamento della somma in contestazione potesse dirsi idonea a riattivare una capacità a testimoniare che, per costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, va valutata a prescindere da vicende che costituiscano un posterius facti rispetto alla preciabilità ex ante dell'interesse a partecipare al giudizio".
Quella pronuncia porta la sontuosa firma di Giacomo TRAVAGLINO sotto la presidenza di Alfonso AMATUCCI; nel caso di specie "fondato deve dirsi, difatti, il quinto motivo, poiché la teste R., nel rivendicare la proprietà del denaro oggetto dei due versamenti su conto estero ritenuti dal giudice territoriale non riferibili alla vicenda negoziale pe rla quale è ancora processo, vantava un interesse diretto e immediato tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio in qualità di parte, senza che la circostanza di essere stata già soddisfatta, nelle sue pretese creditorie in conseguenza dell'avvenuto versamento della somma in contestazione potesse dirsi idonea a riattivare una capacità a testimoniare".
E così anche il recente pronunciamento del S.C. ha condiviso l'interpretazione dell'art. 246 c.p.c. offerta dal precedente giurisprudenziale menzionato. Talché, è stata cassata la pronuncia della Corte di Appello di Roma e disposto il rinvio ad altra Sezione che si atterrà al seguente principio: "la vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.".
Qualche perplessità - non possiamo nasconderlo - si allunga come un'ombra dietro l'apparente inattaccabilità del ragionamento; anzi, per dirla tutta, sia dell'orientamento opposto!
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: