La Cassazione, con la sentenza della Sezione I, n. 5845 dell'8/3/2013 ha cristallizzato il principio
In tema di avviamento di un'azienda, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione I, n. 5845 dell'8/3/2013 ha cristallizzato il principio secondo il quale non essendo l'avviamento un bene compreso nell'azienda, ma una qualità immateriale della stessa che determina una serie di fattori incrementali positivi quali il successo dell'organizzazione interna, delle capacità gestionali, della localizzazione, della notorietà e del brand, in tema in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c., se viene meno la qualità promessa o semplicemente ha un valore inferiore al pattuito, non solo la si può dedurre in contratto, ma può dare luogo alla figura dell'inadempimento, divenendo il fondamento dell'azione di riduzione del prezzo.
Così ha sancito la Suprema Corte, nel caso specifico, una controversia sulla esecuzione di un contratto di compravendita aziendale, con attività di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica.
In tal senso, le ipotesi previste dai rispettivi artt. 1490 e 1497 codice civile differiscono giuridicamente, perché il primo vizio attiene alle imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, rendendola inidonea e comunque non adatta alla causa giuridica preposta, cioè all'uso per il quale era destinata, determinandone un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre il secondo vizio (la mancanza delle qualità promesse o essenziali), implica che la cosa venduta debba considerarsi naturalmente e strutturalmente come appartenente ad un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la funzione economico e sociale del negozio giuridico.
Autore: Shanna
Vai al testo della motivazione della sentenza 5845/2013
Così ha sancito la Suprema Corte, nel caso specifico, una controversia sulla esecuzione di un contratto di compravendita aziendale, con attività di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica.
In tal senso, le ipotesi previste dai rispettivi artt. 1490 e 1497 codice civile differiscono giuridicamente, perché il primo vizio attiene alle imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, rendendola inidonea e comunque non adatta alla causa giuridica preposta, cioè all'uso per il quale era destinata, determinandone un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre il secondo vizio (la mancanza delle qualità promesse o essenziali), implica che la cosa venduta debba considerarsi naturalmente e strutturalmente come appartenente ad un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la funzione economico e sociale del negozio giuridico.
Autore: Shanna
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