"L'obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell'obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un'ulteriore o diversa formazione per salvaguarda il suo posto di lavoro".
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5963 dell'11 marzo 2013, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui i giudici di merito avevano rigettato la richiesta del lavoratore volta ad ottenere la declaratoria della nullità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione del reparto manutenzione carrozzeria dei veicoli al quale era addetto il lavoratore.
La corte territoriale aveva motivato la pronuncia considerando che, dall'espletata istruttoria testimoniale, era emerso che solo saltuariamente il lavoratore aveva svolto altre attività quale, in particolare, quella di autista, qualifica per la quale la società aveva provveduto ad assunzioni in epoca successiva al licenziamento. La corte aveva considerato che comunque l'obbligo del repechage non impone al datore di lavoro la riqualificazione del personale con il sacrificio dell'ottimizzazione delle prestazioni sulla base della professionalità precedentemente acquisita.
Il presupposto di fatto - afferma la Suprema Corte - posto a fondamento della tesi del ricorrente secondo cui egli, pur addetto alla manutenzione dei pullman, li ha usualmente condotti ed era quindi utilizzabile anche nelle mansioni di autista, non è stato ritenuto sussistente dalla corte territoriale che ha infatti affermato che il lavoratore aveva svolto solo in via episodica le mansioni di autista.
In punto di diritto - precisano i giudici di legittimità - va osservato che "non è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui il datore di lavoro avrebbe il compito della formazione professionale dei dipendenti; infatti tale affermazione, se astrattamente considerata, si riferisce indistintamente ai dipendenti per le specifiche mansioni per le quali sono stati assunti ed utilizzati, ma non può valere per i dipendenti utilizzati in mansioni diverse in modo che il datore di lavoro non ha l'obbligo di formazione professionale e di consentire l'eventuale titolo professionale per dipendenti per i quali tale formazione e tale titolo non è previsto o necessario.".
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5963 dell'11 marzo 2013, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui i giudici di merito avevano rigettato la richiesta del lavoratore volta ad ottenere la declaratoria della nullità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione del reparto manutenzione carrozzeria dei veicoli al quale era addetto il lavoratore.
La corte territoriale aveva motivato la pronuncia considerando che, dall'espletata istruttoria testimoniale, era emerso che solo saltuariamente il lavoratore aveva svolto altre attività quale, in particolare, quella di autista, qualifica per la quale la società aveva provveduto ad assunzioni in epoca successiva al licenziamento. La corte aveva considerato che comunque l'obbligo del repechage non impone al datore di lavoro la riqualificazione del personale con il sacrificio dell'ottimizzazione delle prestazioni sulla base della professionalità precedentemente acquisita.
Il presupposto di fatto - afferma la Suprema Corte - posto a fondamento della tesi del ricorrente secondo cui egli, pur addetto alla manutenzione dei pullman, li ha usualmente condotti ed era quindi utilizzabile anche nelle mansioni di autista, non è stato ritenuto sussistente dalla corte territoriale che ha infatti affermato che il lavoratore aveva svolto solo in via episodica le mansioni di autista.
In punto di diritto - precisano i giudici di legittimità - va osservato che "non è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui il datore di lavoro avrebbe il compito della formazione professionale dei dipendenti; infatti tale affermazione, se astrattamente considerata, si riferisce indistintamente ai dipendenti per le specifiche mansioni per le quali sono stati assunti ed utilizzati, ma non può valere per i dipendenti utilizzati in mansioni diverse in modo che il datore di lavoro non ha l'obbligo di formazione professionale e di consentire l'eventuale titolo professionale per dipendenti per i quali tale formazione e tale titolo non è previsto o necessario.".
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