"Il lavoratore assunto a termine ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. b) della legge n. 230 del 1962, per la sostituzione dì un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme dì sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima".
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, rigettando il ricorso di una lavoratrice volto ad ottnere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha altresì precisato che "tale orientamento interpretativo vale anche a disciplinare le fattispecie relative a contratti a termine per ragioni sostitutive ricadenti nel regime di cui alla legge n. 56 del 1987. Questa ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, che possono essere anche diverse e più ampie di quelle previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, inserendosi pur sempre nel sistema delineato dalla tale legge."
I Giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che in merito alla necessità che occorra una "correlazione di tipo causale" tra l'attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, per potere affermare che l'assunzione sia comunque riconducibile alla sostituzione di un lavoratore assente, impedito a svolgere la prestazione, la valutazione della sussistenza di questo rapporto di correlazione causale costituisce giudizio di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, quando la relativa motivazione sussista, sia sufficiente e non sia contraddittoria.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha ravvisato la sussistenza di tali presupposti, avendo accertato la correlazione causale tra le diverse posizioni lavorative interessate dallo scorrimento. Nella stessa logica ed entro gli stessi limiti deve ritenersi - si legge nella sentenza dei giudici di Piazza Cavour - che "in caso di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione dì un altro assente, per il periodo dell'assenza, il datore potrà esercitare nei confronti del lavoratore a termine quel medesimo jus variandi che avrebbe potuto esercitare nei confronti del lavoratore sostituito."
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, rigettando il ricorso di una lavoratrice volto ad ottnere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha altresì precisato che "tale orientamento interpretativo vale anche a disciplinare le fattispecie relative a contratti a termine per ragioni sostitutive ricadenti nel regime di cui alla legge n. 56 del 1987. Questa ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, che possono essere anche diverse e più ampie di quelle previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, inserendosi pur sempre nel sistema delineato dalla tale legge."
I Giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che in merito alla necessità che occorra una "correlazione di tipo causale" tra l'attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, per potere affermare che l'assunzione sia comunque riconducibile alla sostituzione di un lavoratore assente, impedito a svolgere la prestazione, la valutazione della sussistenza di questo rapporto di correlazione causale costituisce giudizio di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, quando la relativa motivazione sussista, sia sufficiente e non sia contraddittoria.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha ravvisato la sussistenza di tali presupposti, avendo accertato la correlazione causale tra le diverse posizioni lavorative interessate dallo scorrimento. Nella stessa logica ed entro gli stessi limiti deve ritenersi - si legge nella sentenza dei giudici di Piazza Cavour - che "in caso di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione dì un altro assente, per il periodo dell'assenza, il datore potrà esercitare nei confronti del lavoratore a termine quel medesimo jus variandi che avrebbe potuto esercitare nei confronti del lavoratore sostituito."
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