La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013, ha affermato che "«il rischio elettivo» configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della «occasione di lavoro», assume, con riferimento all' «infortunio in itinere», una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.". 

Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore che, nel percorrere il percorso casa-lavoro, a bordo del proprio motoveicolo, al fine di raggiungere il posto di lavoro, aveva subito, seguendo l'abituale percorso, un incidente con un autoveicolo che aveva cambiato bruscamente direzione di marcia senza effettuare alcuna segnalazione. 

Il ricorrente aveva chiesto la costituzione in via amministrativa di una rendita da infortunio ma la Corte d'Appello aveva ritenuto l'insussistenza della necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto ed aveva affermato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata. 

I Giudici di legittimità, ritenedo che la sentenza

impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato, laddove nega la copertura assicurativa al dedotto infortunio (incontrovertibilmente) in itinere - in dipendenza della configurazione, come rischio elettivo appunto, del comportamento del lavoratore che lo ha determinato - all'esito di accertamento di fatto che, peraltro, risulta incensurabile, sotto il profilo del vizio di motivazione, precisa che "anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l'assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Infatti, alla luce del principio di diritto enunciato, tanto basta - per configurare, nella dedotta fattispecie, il rischio elettivo" - e per rigettare, di conseguenza, il ricorso.". 

In tema di infortunio "in itinere" - si legge nella sentenza

- il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. 

"La valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito che, nella specie, con motivazione coerente ai principi di diritto enunciati e priva di salti logici, è pervenuto alla conclusione che il lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività."


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