di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 6027 dell'11 Marzo 2013
L'actio negatoria servitutis è azione regolata dall'art. 949 del codice civile. Essa è promossa dal proprietario di una cosa il quale domanda al giudice di accertare l'inesistenza di un diritto altrui (es. servitù) sul bene di cui è titolare. Questo tipo di azione è imprescrittibile, può cioè essere fatta valere in qualsiasi momento, e presuppone l'esistenza di un pericolo attuale e concreto che il terzo ostacoli al proprietario il completo godimento del bene.
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L'actio negatoria servitutis è azione regolata dall'art. 949 del codice civile. Essa è promossa dal proprietario di una cosa il quale domanda al giudice di accertare l'inesistenza di un diritto altrui (es. servitù) sul bene di cui è titolare. Questo tipo di azione è imprescrittibile, può cioè essere fatta valere in qualsiasi momento, e presuppone l'esistenza di un pericolo attuale e concreto che il terzo ostacoli al proprietario il completo godimento del bene.
Nel caso di specie la Suprema Corte, pronunciandosi proprio circa un caso di negatoria servitutis, ha chiarito che in questa particolare situazione - che vede coinvolti un terzo locatario ed un condominio
- non opera il principio del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. La norma prima citata non elenca i singoli casi in cui è necessaria l'integrazione del contraddittorio affinchè la statuizione giudiziale sia valida; ma si limita ad esporre il criterio secondo il quale la controversia va portata a conoscenza, mediante chiamata in causa, a tutti i soggetti direttamente interessati dal suo risultato. L'azione di negazione della servitù non può essere qualificata come idonea a cambiare lo stato dei luoghi interessati dalla domanda né, di conseguenza, può incidere in peggio sul diritto di proprietà oggetto di causa. Per questo motivo non può essere dichiarata nulla la sentenza pronunciata in assenza di citazione del comproprietario dei locali concessi in locazione a terzi esercitanti la servitù "abusiva" di passaggio su un cortile condominiale.Vai al testo della sentenza 6027/2013
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