Spiegano i giudici di legittimità che la Corte di merito ha correttamente interpretato, con un ragionamento che non è stato oggetto di alcuna censura nel motivo di ricorso, il termine "raggiungere" utilizzato nell'art. 40 punto 2 del CCNL ("il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi lavorativi....") nel senso che il periodo massimo di comporto previsto dovesse essere "superato" e non soltanto "raggiunto".
Sulla scorta di tale premessa - si legge nella sentenza - è stato rilevato che il recesso poteva essere intimato solo se il giorno successivo a quello di raggiungimento del periodo massimo di comporto, il lavoratore fosse stato in malattia, mentre era documentalmente provato che avesse richiesto l'aspettativa, senza ottenere risposta alcuna da parte della società.