di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 7239 del 13 Febbraio 2013
Equitalia, promotrice di un provvedimento di iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr 602/1973 (disciplina speciale a favore dello Stato creditore; il provvedimento di iscrizione di ipoteca non ha natura giurisdizionale ma amministrativa) con conseguente attivazione di procedimento di esecuzione forzata, propone ricorso avverso il giudizio d'appello, conclusasi in favore del privato resistente. Ricorre quindi in Cassazione.
Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte risolve un duplice ordine di questioni. La prima problematica attiene il difetto di giurisdizione eccepito soltanto nel ricorso in Cassazione. Questa contestazione viene agevolmente superata richiamando il principio della perpetuactio iurisdictionis: essendosi il vizio ripetuto anche a seguito dell'incardinazione della causa di secondo grado esso si ritiene a tutti gli effetti valido ex art. 5 cpc1.
La seconda questione, cuore della vicenda, riguarda invece l'applicazione del principio di diritto tributario del divieto di abuso di diritto. Alla base della formulazione di tale criterio risiede la volontà del legislatore di estendere gli strumenti di repressione degli illeciti tributari oltre la lettera della legge: ogni comportamento tenuto dal contribuente diretto ad ottenere vantaggi impropri (riduzione o elusione del pagamento d'imposta) mediante un uso distorto degli strumenti a disposizione, pur non violando alcuno specifico disposto normativo, si ritiene in ogni caso illegittimo. Ecco dunque che su questo assunto la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando il caso al giudice di prime cure.
1"La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
Vai al testo della sentenza 7239/2013
Equitalia, promotrice di un provvedimento di iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr 602/1973 (disciplina speciale a favore dello Stato creditore; il provvedimento di iscrizione di ipoteca non ha natura giurisdizionale ma amministrativa) con conseguente attivazione di procedimento di esecuzione forzata, propone ricorso avverso il giudizio d'appello, conclusasi in favore del privato resistente. Ricorre quindi in Cassazione.
Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte risolve un duplice ordine di questioni. La prima problematica attiene il difetto di giurisdizione eccepito soltanto nel ricorso in Cassazione. Questa contestazione viene agevolmente superata richiamando il principio della perpetuactio iurisdictionis: essendosi il vizio ripetuto anche a seguito dell'incardinazione della causa di secondo grado esso si ritiene a tutti gli effetti valido ex art. 5 cpc1.
La seconda questione, cuore della vicenda, riguarda invece l'applicazione del principio di diritto tributario del divieto di abuso di diritto. Alla base della formulazione di tale criterio risiede la volontà del legislatore di estendere gli strumenti di repressione degli illeciti tributari oltre la lettera della legge: ogni comportamento tenuto dal contribuente diretto ad ottenere vantaggi impropri (riduzione o elusione del pagamento d'imposta) mediante un uso distorto degli strumenti a disposizione, pur non violando alcuno specifico disposto normativo, si ritiene in ogni caso illegittimo. Ecco dunque che su questo assunto la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando il caso al giudice di prime cure.
1"La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
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