Una recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale, in tema di termine decadenziale annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 244, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, a fronte della domanda di disconoscimento della paternità dei figli minori, il tribunale adito dichiarava inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno dalla conoscenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie.
La decisione è stata impugnata, argomentando che il coniuge aveva avuto, antecedentemente alla scadenza del termine annuale, un mero sospetto circa le relazioni extraconiugali della moglie da cui erano nati i minori e che quel sospetto solo successivamente divenne consapevolezza. La Corte d'Appello ha confermato la precedente statuizione, ritenendo acquisita la prova della conoscenza dell'adulterio, intesa come la cognizione (e non il semplice sospetto) di un legame a sfondo sessuale della donna.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7581 del 26 marzo 2013, ha respinto il ricorso e si è, così, inserita in quel consolidato solco giurisprudenziale secondo il quale il termine annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità decorre dal momento della scoperta del tradimento, da intendersi quale conoscenza della relazione sessuale della partner con un altro uomo, capace di condurre al concepimento del figlio che si intende poi disconoscere. In questa medesima direzione si era pronunciato il giudice di ultima istanza nel 2003 con la sentenza n. 6477: la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - a partire dalla quale scoperta decorre il termine annuale di decadenza ex articolo 244 c.c.- va intesa come acquisizione certa di conoscenza (e non come semplice sospetto) di un fatto non riducibile a una semplice infatuazione o a una semplice frequentazione della moglie con un altro uomo. Deve trattarsi, invece, di una relazione nel senso proprio del termine, di un incontro di carattere sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
Ritornando al caso oggetto di questa recente pronuncia e alla luce di questo orientamento giurisprudenziale cui la Corte Suprema ha inteso a pieno titolo dare continuità, il giudice di legittimità reputa immune da vizi il percorso logico (esaustivamente e coerentemente argomentato) che ha condotto il giudice di merito a ritenere che fosse noto all'attore il duplice adulterio consumato dalla moglie nei periodi concomitanti con il concepimento dei figli.
La sentenza in esame offre ulteriori spunti di riflessione laddove si pronuncia sull'ingresso nel processo della prova ematica: è ammesso l'accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla prova ex ante dell'adulterio perché, se così non fosse, risulterebbero violati fondamentali principi che attengono all' accesso alla prova e all'esercizio pieno del diritto di difesa. La possibilità di dimostrare l'adulterio ricorrendo alla prova tecnica non incide tuttavia sulla normativa dettata in tema di decadenza ex articolo 244, per la quale assumono rilevanza solo la scoperta dell'adulterio ed il momento in cui il padre ne sia venuto a conoscenza, a prescindere dalla fonte che gli abbia fornito tale consapevolezza.
Nel caso di specie, a fronte della domanda di disconoscimento della paternità dei figli minori, il tribunale adito dichiarava inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno dalla conoscenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie.
La decisione è stata impugnata, argomentando che il coniuge aveva avuto, antecedentemente alla scadenza del termine annuale, un mero sospetto circa le relazioni extraconiugali della moglie da cui erano nati i minori e che quel sospetto solo successivamente divenne consapevolezza. La Corte d'Appello ha confermato la precedente statuizione, ritenendo acquisita la prova della conoscenza dell'adulterio, intesa come la cognizione (e non il semplice sospetto) di un legame a sfondo sessuale della donna.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7581 del 26 marzo 2013, ha respinto il ricorso e si è, così, inserita in quel consolidato solco giurisprudenziale secondo il quale il termine annuale per la proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità decorre dal momento della scoperta del tradimento, da intendersi quale conoscenza della relazione sessuale della partner con un altro uomo, capace di condurre al concepimento del figlio che si intende poi disconoscere. In questa medesima direzione si era pronunciato il giudice di ultima istanza nel 2003 con la sentenza n. 6477: la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - a partire dalla quale scoperta decorre il termine annuale di decadenza ex articolo 244 c.c.- va intesa come acquisizione certa di conoscenza (e non come semplice sospetto) di un fatto non riducibile a una semplice infatuazione o a una semplice frequentazione della moglie con un altro uomo. Deve trattarsi, invece, di una relazione nel senso proprio del termine, di un incontro di carattere sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
Ritornando al caso oggetto di questa recente pronuncia e alla luce di questo orientamento giurisprudenziale cui la Corte Suprema ha inteso a pieno titolo dare continuità, il giudice di legittimità reputa immune da vizi il percorso logico (esaustivamente e coerentemente argomentato) che ha condotto il giudice di merito a ritenere che fosse noto all'attore il duplice adulterio consumato dalla moglie nei periodi concomitanti con il concepimento dei figli.
La sentenza in esame offre ulteriori spunti di riflessione laddove si pronuncia sull'ingresso nel processo della prova ematica: è ammesso l'accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla prova ex ante dell'adulterio perché, se così non fosse, risulterebbero violati fondamentali principi che attengono all' accesso alla prova e all'esercizio pieno del diritto di difesa. La possibilità di dimostrare l'adulterio ricorrendo alla prova tecnica non incide tuttavia sulla normativa dettata in tema di decadenza ex articolo 244, per la quale assumono rilevanza solo la scoperta dell'adulterio ed il momento in cui il padre ne sia venuto a conoscenza, a prescindere dalla fonte che gli abbia fornito tale consapevolezza.
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