Nel caso di specie il debitore, cointestatario con i suoi due fratelli, tra gli altri beni della massa ereditaria, di un conto corrente con saldo attivo appartenuto al padre defunto, ha proposto opposizione avverso il pignoramento eseguito da Equitalia proprio su questo conto corrente. Il giudice dell'esecuzione aveva infatti provveduto ad assegnare un terzo dei beni facenti parte della massa ereditaria al creditore procedente e il debitore coerede si è opposto a tale provvedimento eccependo l'indivisibilità, rispetto all'intera massa, del bene oggetto di esecuzione. Resisteva Equitalia rilevando come fosse invece applicabile il disposto di cui all'art. 599 c.p.c. in base al quale sarebbe pignorabile anche un bene indiviso con più comproprietari, anche se non tutti risultano rivestire qualità di debitori.
La Suprema Corte è intervenuta per ricordare che il principio generale vigente è che non è possibile procedere al pignoramento del bene indiviso se questo fa parte della massa ereditaria composta da altre cose se non alle seguenti condizioni: l'espropriazione forzata dell'intera quota del comproprietario di beni indivisi deve essere limitata ad una singola specie di questi; che, una volta iniziata l'esecuzione, il giudice disponga o la separazione dei beni ove possibile o la divisione delle quote o ancora la vendita della quota indivisa; che in ogni caso non è possibile procedere ad esecuzione forzata nel caso in cui il bene indiviso faccia parte di una massa di beni di identica specie: questo poiché al debitore potrebbe essere in un secondo momento assegnato un altro bene facente parte della medesima massa.
Quest'ultima l'eventualità verificatisi proprio nel caso in oggetto.