La controversia sulla legge 194 forse non si esaurirà mai nel nostro (controverso assai) Paese. La legge sull'aborto sostenuta da tante donne, e anche uomini, trova spesso un terreno pieno di insidie, di cavilli legali e di critiche perbeniste.


Non vogliamo esprimere giudizi pro o contro la libertà di aborto quanto constatare come possa essere difficile mantenerne il rispetto, soprattutto all'interno di ospedali e cliniche. Dove medici obiettori di coscienza, che giustamente per scelta ideologica rifiutano di intervenire nelle operazioni di interruzione di gravidanza, spesso però violano la deontologia medica stessa che impone loro, comunque e ovunque, di intervenire in caso di severa gravità, come quando la paziente sottoposta ad intervento di Igv sia in grave pericolo di vita.


Una recentissima sentenza della Cassazione, la n.14979/2013, ha voluto ribadire l'importanza di questo aspetto professionale e deontologico: un medico non compie forse un giuramento (quello di Ippocrate, ndr) prima di intraprendere la propria carriera? Un giuramento che lo impegna, volente o nolente, a prestare soccorso e tentare di salvare chi ne ha bisogno. A prescindere da etnia, credo religioso e, purtroppo, anche fedina penale; dunque non si può discriminare nemmeno chi ha scelto per ragioni personali di non tenere un figlio in grembo.


La Sesta Sezione penale della Suprema Corte ha così sancito che " un medico che si dichiara obiettore di coscienza non può rifiutarsi di curare la paziente che si è sottoposta ad aborto volontario in ospedale". Riferendosi alla vicenda di una Dott.ssa in forza all'Ospedale di Pordenone che, durante un turno di guardia, si era appunto rifiutata di prestare soccorso ad una donna che aveva precedentemente abortito presso la stessa struttura. A nulla sono valsi i solleciti telefonici del suo primario, la donna è stata irremovibile.


Eppure il superiore l'aveva (giustamente) esentata dal prender parte all'intervento, come da legge sull'obiezione; si trattava dunque di un intervento di soccorso post-operatorio, necessario per via di una forte emorragia che stava mettendo a grave rischio la vita della paziente. Per gli ermellini "il diritto dell'obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute".Una scelta che era già stata punita in secondo grado, dalla Corte d'appello di Trieste (sentenza del 21 dicembre 2012), con una condanna ad un anno di reclusione e l'interdizione, sempre per un anno, dall'esercizio della professione, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile pari a 8.000 euro.


Ad esultare per la sentenza sono state in modo particolare le rappresentanti del movimento radicale Luca Coscioni, come confermano le parole di Filomena Gallo: "Ferma restando la possibilità per i medici di sollevare obiezione di coscienza, non e' previsto che tale obiezione debba essere pagata dalle donne che, rivolgendosi a strutture consultoriali od ospedaliere, si trovino di fronte alle serie difficoltà causate dall'assenza, dalla scarsezza di personale non obiettore o dall'indifferenza criminogena di alcuni operatori sanitari". E che invitano a segnalare casi di mancato intervento medico in caso di Ivg all'indirizzo info@associazionelucacoscioni.it, dove si potranno ricevere indicazioni da avvocati su come procedere legalmente.


Vai al testo della sentenza 14979/2013
Barbara LG Sordi
Email barbaralgsordi@gmail.it

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