La Corte di Cassazione (sentenza 7294/2013) ha parzialmente respinto il ricorso presentato dalla signora B. nell'ambito del giudizio di separazione dal coniuge, durante il quale il Giudice istruttore ha nominato una consulente tecnica d'ufficio per la quale è stato previsto un compenso pari a 750,00 euro.
Il primo motivo del ricorso riguarda l'esenzione del giudizio di separazione dei coniugi da qualsiasi spesa, comprese consulenze tecniche e attività ausiliarie predisposte dal Giudice. Questa motivazione non trova però fondamento nelle normative correnti, le quali prevedono l'esenzione totale da qualsiasi spesa solo qualora i coniugi vengano ammessi al "gratuito patrocinio".
Con il secondo e terzo motivo la ricorrente sottolinea l'inconsistenza del decreto di liquidazione del compenso per incapacità del Giudice e per omessa motivazione, ma tale capo d'accusa viene ritenuto privo di fondamento poiché la motivazione fornita dal Presidente del tribunale risulta adeguata e completa.
Con il quarto motivo la ricorrente critica la qualità e la correttezza della relazione presentata dalla consulente, indicandola come superficiale e inadeguata, ma dalle indagini effettuate tale perizia risulta conforme a quanto richiesto dal Giudice stesso e ai principi stessi della Corte.
Il quinto e sesto motivo fanno riferimento alla prestazione della consulente, ma sono infondati e per certi versi inammissibili, considerando anche quanto precedentemente valutato.
Il settimo motivo relativo alla violazione della tariffa forense è stato, invece, accolto poiché, in relazione al valore della causa, le spese liquidate superano i massimi tariffari. La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, rigettando gli altri.
Eleonora
Vai al testo della sentenza 7294/2013
Il primo motivo del ricorso riguarda l'esenzione del giudizio di separazione dei coniugi da qualsiasi spesa, comprese consulenze tecniche e attività ausiliarie predisposte dal Giudice. Questa motivazione non trova però fondamento nelle normative correnti, le quali prevedono l'esenzione totale da qualsiasi spesa solo qualora i coniugi vengano ammessi al "gratuito patrocinio".
Con il secondo e terzo motivo la ricorrente sottolinea l'inconsistenza del decreto di liquidazione del compenso per incapacità del Giudice e per omessa motivazione, ma tale capo d'accusa viene ritenuto privo di fondamento poiché la motivazione fornita dal Presidente del tribunale risulta adeguata e completa.
Con il quarto motivo la ricorrente critica la qualità e la correttezza della relazione presentata dalla consulente, indicandola come superficiale e inadeguata, ma dalle indagini effettuate tale perizia risulta conforme a quanto richiesto dal Giudice stesso e ai principi stessi della Corte.
Il quinto e sesto motivo fanno riferimento alla prestazione della consulente, ma sono infondati e per certi versi inammissibili, considerando anche quanto precedentemente valutato.
Il settimo motivo relativo alla violazione della tariffa forense è stato, invece, accolto poiché, in relazione al valore della causa, le spese liquidate superano i massimi tariffari. La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, rigettando gli altri.
Eleonora
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