Il dovere di buona amministrazione trova espressi riferimenti normativi. A partire dal principio generale contenuto in Costituzione all'art. 97 (buon andamento dell'amministrazione pubblica) sino al d.p.r. n. 3 del 1957 (testo unico degli impiegati civili dello Stato) il quale, agli artt. 22 e 23, enuncia i casi di responsabilità che il dipendente pubblico si assume personalmente nei confronti dei terzi e fornisce una definizione di danno ingiusto. Nel caso in cui tale fattispecie venga integrata, quando cioè l'impiegato abbia agito con dolo o colpa grave, il privato ha diritto di agire sia nei confronti dell'impiegato che contro l'amministrazione pubblica per ottenere il ristoro della lesione subita.
Nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto al privato ricorrente il diritto al risarcimento del danno subito a seguito del comportamento dannoso mantenuto da un funzionario di segreteria universitaria. L'addetto avrebbe fornito allo studente richiedente informazioni erronee, provocandone la perdita di anni accademici.
Non potendo essere qualificata la fornitura di informazioni sbagliate come "mero errore" dell'impiegato e non essendo la pubblica amministrazione obbligata a fornire risposte per iscritto, è ugualmente fondata la richiesta di risarcimento danni avanzata a seguito di informazioni errate fornite verbalmente.Vai al testo della sentenza 8097/2013