di Luigi del Giudice - La semplice esposizione del contrassegno di invalidità intestato ad altro soggetto non integra secondo la Cassazione (sentenza 25 marzo 2013, n. 14039) il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale), se non suffragato da dichiarazioni atte a trarre in inganno. Infatti, precisa la Corte, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consisterebbe nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici, nel caso di specie l'imputato avrebbe subito ammesso che il permesso esposto non era suo consegnandolo agli agenti.
Sull'utilizzo improprio la Suprema Corte già si era espressa nel 2011 con sentenza n. 24454 in questo particolare caso i giudici hanno stabilito che il permesso arancione indica semplicemente che il veicolo è al servizio di una persona invalida, e pertanto la semplice collocazione dello stesso sul mezzo non configura il reato di sostituzione di persona. Ne deriva la sola applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 188 del codice della strada. Gli ermellini con la sentenza di cui sopra hanno anche precisato non sussistere il reato di truffa in quanto manca, come requisito implicito del reato, "l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore e che è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno".
LUIGI DEL GIUDICE
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