Corte di Cassazione (sent. n. 9140/2013)
La condomina che cade dalle scale, a causa del pavimento pieno di detriti, va risarcita anche in assenza di testimoni.
Lo ha deciso la suprema Corte di Cassazione (sent. n. 9140/2013) che, nell'analizzare le lamentele della donna scivolata per le scale a causa della presenza di materiali di risulta, ha capovolto i due primi gradi di giudizio che avevano rigettato la domanda della infortunata, escludendo così la responsabilità del condominio.
I giudici di merito, infatti, pur avendo ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, avevano, contraddittoriamente, affermato l'insufficienza di tale prova e, soprattutto, che difettava la prova del nesso causale tra la presenza di materiali risulta e la caduta stante la circostanza che nessun testimone era stato in grado di precisare le modalità di quest'ultima.
La suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha precisato che, pur in mancanza della prova del citato nesso causale, in tali cadute, come in quelle sul pavimento bagnato o lungo le scale con gradini sconnessi ecc., la causa è individuata presuntivamente in relazione al contesto, come accade, ad esempio, quando un'autovettura slitta in un punto della strada dove è presente del brecciolino.
In tal caso la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non ci sono testimoni che abbiano assistito alle modalità del fatto.
Tuttavia, però, per i giudici di legittimità, tale circostanza non avrebbe impedito allo stesso giudice di ritenere sussistente un "concorso nell'accadimento del fatto" poiché la qualità di condomina nella persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto, le imponeva una particolare cautela nell'affrontare la discesa delle scale.
Nella disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., la responsabilità oggettiva si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, è presunta iuris tantum e prescinde da qualsiasi prova da parte del danneggiante di esenzione di colpa o di dolo, salvo il caso fortuito comprendente anche il "fatto del terzo" o "la colpa del danneggiato". Nel qual caso la responsabilità ricadrà su chi ha concorso nella causazione del danno o lo ha provocato non prestando una adeguata diligenza.
Così è stata esclusa la responsabilità del condominio per il danno subito da un condomino che sceglieva di scendere dalle scale, nonostante fossero bagnate, e scivolava, pur consapevole dell'assunzione di un rischio e nell'erronea valutazione di trovarsi nella condizione di potere affrontare la discesa in condizioni di sicurezza (Trib. Milano sent. n. 13031/2007).
Stessa considerazione nel caso di un condomina che scivolava nell'atrio dell'edificio a causa della cera applicata dal custode dello stabile combinata con acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. Anche in tale fattispecie l'evento dannoso era causato dal caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata individuato "nell'aver alzato il piede sinistro prima ancor di assicurarsi la presa al corrimani delle scale". In tal modo si era interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito (Cass. sent. n. 25239/2011).
Lo ha deciso la suprema Corte di Cassazione (sent. n. 9140/2013) che, nell'analizzare le lamentele della donna scivolata per le scale a causa della presenza di materiali di risulta, ha capovolto i due primi gradi di giudizio che avevano rigettato la domanda della infortunata, escludendo così la responsabilità del condominio.
I giudici di merito, infatti, pur avendo ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, avevano, contraddittoriamente, affermato l'insufficienza di tale prova e, soprattutto, che difettava la prova del nesso causale tra la presenza di materiali risulta e la caduta stante la circostanza che nessun testimone era stato in grado di precisare le modalità di quest'ultima.
La suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha precisato che, pur in mancanza della prova del citato nesso causale, in tali cadute, come in quelle sul pavimento bagnato o lungo le scale con gradini sconnessi ecc., la causa è individuata presuntivamente in relazione al contesto, come accade, ad esempio, quando un'autovettura slitta in un punto della strada dove è presente del brecciolino.
In tal caso la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non ci sono testimoni che abbiano assistito alle modalità del fatto.
Tuttavia, però, per i giudici di legittimità, tale circostanza non avrebbe impedito allo stesso giudice di ritenere sussistente un "concorso nell'accadimento del fatto" poiché la qualità di condomina nella persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto, le imponeva una particolare cautela nell'affrontare la discesa delle scale.
Nella disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., la responsabilità oggettiva si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, è presunta iuris tantum e prescinde da qualsiasi prova da parte del danneggiante di esenzione di colpa o di dolo, salvo il caso fortuito comprendente anche il "fatto del terzo" o "la colpa del danneggiato". Nel qual caso la responsabilità ricadrà su chi ha concorso nella causazione del danno o lo ha provocato non prestando una adeguata diligenza.
Così è stata esclusa la responsabilità del condominio per il danno subito da un condomino che sceglieva di scendere dalle scale, nonostante fossero bagnate, e scivolava, pur consapevole dell'assunzione di un rischio e nell'erronea valutazione di trovarsi nella condizione di potere affrontare la discesa in condizioni di sicurezza (Trib. Milano sent. n. 13031/2007).
Stessa considerazione nel caso di un condomina che scivolava nell'atrio dell'edificio a causa della cera applicata dal custode dello stabile combinata con acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. Anche in tale fattispecie l'evento dannoso era causato dal caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata individuato "nell'aver alzato il piede sinistro prima ancor di assicurarsi la presa al corrimani delle scale". In tal modo si era interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito (Cass. sent. n. 25239/2011).
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