di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 9804 del 23 Aprile 2013. In materia di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione del codice della strada due privati hanno ottenuto in primo grado l’annullamento del verbale di polizia municipale che contestava loro la violazione del limite di velocità ex art. 142 c.d.s.. Il Tribunale ha statuito la non conformità dell’apparecchiatura automatica (autovelox) utilizzata per rilevare la velocità dei veicoli transitanti su quel tratto di strada pubblica. In particolare, essa sarebbe stata carente di controllo di taratura e l’installazione stessa non sarebbe stata autorizzata. La sentenza di primo grado è stata confermata anche in appello.
Avverso la sentenza d’appello ricorreva il Comune interessato, trovando riscontro nella pronuncia della Suprema Corte la quale ha accolto i motivi di gravame dallo stesso prospettati. La Cassazione in particolare rileva, come già più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, le caratteristiche proprie dei sistemi di rilevamento della velocità non debbano obbligatoriamente essere sottoposti a taratura periodica. Essa rileva altresì come sia errata l’interpretazione data dai giudici di primo e secondo grado in merito alla dubbia autorizzazione d’installazione dell’autovelox, questione sottesa all’inesatta lettura del relativo decreto prefettizio. Tale decreto avrebbe testualmente riportato solo il tratto di strada relativo ad un solo senso di marcia, mentre la contestazione sarebbe avvenuta sul senso di marcia opposto. Orbene, tale interpretazione è palesemente illogica e immotivata, frutto di un ragionamento rigidamente formalistico che mal si adatta alla tutela dell’interesse alla pubblica sicurezza in tema di circolazione stradale.
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