di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 9148 del 16 Aprile 2013. Un soggetto emodializzato ha promosso causa volta ad ottenere il risarcimento del danno avverso la struttura sanitaria presso cui era in cura. Lo stesso infatti, durante una seduta di dialisi, a causa della scarsa pulizia del macchinario (nel quale residuavano tracce ematiche di un altro paziente) ha contratto

l'epatite rimanendo contagiato attraverso proprio il suo stesso sangue. Il giudice di primo e secondo grado hanno confermato la , il quale ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo falsa applicazione e violazione di legge dell'art. 1, terzo comma, legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) poiché tale legge non contemplerebbe l'ipotesi di contagio avvenuto con il proprio sangue ma soltanto la contrazione di epatite da trasfusione eterologa.

 

La Suprema Corte segnala come la normativa in oggetto sia stata interessata nel tempo a due importanti revisioni della Corte Costituzionale. In particolare, con le sentenze 467/2002 e 28/2009 la Corte Costituzionale ha confermato che, in ossequio al principio interpretativo generale che impone l'interpretazione delle norme del nostro ordinamento in modo conforme alla Costituzione

, la legge in oggetto debba essere interpretata in modo estensivo. Rientra così nella medesima fattispecie anche la contrazione di epatite causata da scarsa manutenzione del macchinario sanitario poiché a nulla rileva la questione che il paziente fosse stato sottoposto a terapia medica specifica e non a semplice trasfusione da donatore esterno. Il motivo di ricorso è dunque infondato e la Cassazione conferma l'obbligo per la struttura a risarcire il danno ingiustamente provocato al soggetto in cura.

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