di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 22381 del 10 Dicembre 2012. A seguito di incidente mortale, i parenti del defunto hanno promosso azione contro l'altro automobilista rimasto coinvolto nel sinistro e la sua compagnia assicuratrice. Sia in primo che in secondo grado la controparte veniva assolta. La questione è così giunta in Cassazione, la quale ha anch'essa rigettato il ricorso, soffermandosi tuttavia sull'analisi di alcuni punti di estremo interesse.
L'art. 2054 codice civile
, al secondo comma, riporta testualmente che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". La presunzione del concorso di colpa in ambito rc auto opera tuttavia solo in maniera sussidiaria: il principio deve essere cioè applicato soltanto laddove non sia possibile accertare le responsabilità a carico di ciascuno dei conducenti. Infatti, ove il giudice confermi la totale responsabilità a carico di uno dei soggetti coinvolti, i rimanenti risultano liberati da tale presunzione.Se le parti partono da una condizione iniziale di eguaglianza, presupposto dettato appunto dal principio concorsuale sopra enunciato, in corso di causa sarà onere di ciascuna fornire la prova liberatoria ed escludere così l'operatività del criterio a proprio carico. Il giudice, una volta accertata la responsabilità di uno dei soggetti coinvolti, non rimane tuttavia esonerato dall'accertare anche l'eventuale responsabilità degli altri conducenti. La sua decisione, fondata sull'esame degli elementi probatori emersi in corso di causa, rimarrà tuttavia esente da sindacato di legittimità nel caso in cui la motivazione posta alla base della stessa sia completa, logica e ragionevole.