La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18603 del 24 aprile 2013, ha affermato la leggittimità del sequestro preventivo di una società e della relativa azienda, nel quadro del procedimento penale instaurato a carico dell'imprenditore in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

ai danni di un lavoratore.
Il Tribunale aveva evidenziato l'inammissibilità del sequestro preventivo in relazione a un'attività imprenditoriale, atteso il carattere prettamente ablatorio (e non già interdittivo) della misura cautelare in esame, tale da imporne la riferibilità esclusivamente ad una res pertinente al reato, con la conseguente sequestrabilità dei soli beni, e non già di un'impresa o di un'attività imprenditoriale.
Il procuratore ricorrente censura il provvedimento del Tribunale per violazione della legge processuale penale, "avendo il giudice a quo erroneamente ritenuto che il sequestro in esame fosse vòlto all'imposizione di un'inibitoria nei confronti di un'attività imprenditoriale, e non già di un vincolo reale su beni riguardanti nella loro materialità, laddove, al contrario, detto provvedimento cautelare era stato richiesto e disposto sulle società e sulle aziende costituenti il coacervo dei beni che l'imprenditore
destina alla propria impresa.
Proprio tali beni, nella specie, avevano costituito il mezzo attraverso il quale l'indagato ha commesso il reato allo stesso contestato, ovvero la realizzazione di un'organizzazione imprenditoriale del tutto priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all'incolumità dei lavoratori impiegati."
La Suprema Corte sottolinea come la giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo
di aziende, abbia conosciuto alterne vicende con riguardo al tema della sequestrabilità delle aziende strutturate per lo svolgimento di attività lavorativa con prevalente impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno. Un primo orientamento ritiene legittimo il sequestro preventivo di immobili, strutture e apparecchi costituenti l'azienda funzionalmente ed economicamente produttiva, allorché essi siano impiegati per lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, essendo l'imposizione del vincolo funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale . Viceversa, secondo altro orientamento, deve escludersi l'assoggettabilità a sequestro preventivo dell'immobile, delle strutture e degli apparecchi costituenti l'azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione dell'occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non sono in rapporto di pertinenzialità rispetto al reato di cui all'art 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modd.
Tuttavia - precisano i giudici di legittimità - "in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali".
Deve pertanto - si legge nella sentenza - ritenersi emessa in violazione di legge l'ordinanza in questa sede impugnata dal procuratore della repubblica, nella parte in cui esclude in via di principio la suscettibilità dell'azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo, indipendentemente dall'indagine di merito riguardante il rapporto di pertinenzialità della misura rispetto al reato, ovvero l'eventuale proporzionalità di detta misura cautelare rispetto alle esigenze cui è destinata.


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