Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.10064 del 26 aprile 2013 la Cassazione ha risolto uno dei tanti punti controversi in materia di diritto di famiglia. Il decreto pronunciato dal tribunale "in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio, previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo".
Ciò, secondo La suprema corte, sarebbe conforme "alla regola generale desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo".
Nel caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour, un coniuge aveva proposto un'opposizione a precetto con il quale gli veniva intimato di pagare somme dovute per il mantenimento del figlio. L'opponente aveva contestato l'efficacia esecutiva del titolo trattandosi a suo dire di un provvedimento emesso in sede di modifica delle condizioni di divorzio contro il quale era stato proposto reclamo davanti al corte d'appello.
Ciò, secondo La suprema corte, sarebbe conforme "alla regola generale desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo".
Nel caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour, un coniuge aveva proposto un'opposizione a precetto con il quale gli veniva intimato di pagare somme dovute per il mantenimento del figlio. L'opponente aveva contestato l'efficacia esecutiva del titolo trattandosi a suo dire di un provvedimento emesso in sede di modifica delle condizioni di divorzio contro il quale era stato proposto reclamo davanti al corte d'appello.
Per saperne di più è possibile consultare il testo integrale della sentenza qui sotto allegato.
Daniela O.
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