La Cassazione ha rilevato che questo sistema non costituisce la regola nel nostro ordinamento giuridico tanto che, ad esempio, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona alla data della spedizione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario del deposito dell'atto presso la casa comunale.
Secondo la corte ci sarebbe contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione proprio perché viene prevista una regolamentazione diversa da quella prevista in altre fattispecie come nel caso dei ricorsi amministrativi e nel contenzioso tributario ponendo ingiustamente a carico della parte che esegue la notifica il rischio di un ritardo nella consegna causato da disservizi ad essa non imputabili.
Questo secondo la Cassazione costituirebbe un ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. (Cassazione 2/2/2002, Gazzetta Ufficiale 3/4/2002 n.14)
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Il testo dell'ordinanza:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Rizzacasa Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta delega
a margine del ricorso, ricorrente; Contro E.N.E.L. S.p.a., intimato; e sul 2o ricorso n. 00614/98 proposto da: E.N.E.L. S.p.a., in persona dell'Institore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 125, presso l'avvocato Paterno' Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Passeggio Filomena, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale; Contro Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Rizzacasa Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente; Avverso la sentenza n. 432/1996 della Corte d'Appello di L'Aquila, depositata il 10 ottobre 1996; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Consigliere dott. Mario Adamo; Udito per il ricorrente, l'avvocato Rizzacasa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha concluso preliminarmente per la remissione della questione al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite; nel merito l'accoglimento di entrambi i ricorsi. F a t t o Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 1987 Giovambattista Rizzacasa esponeva che il Prefetto di Chieti, con decreto in data 26 maggio 1987, aveva imposto servitu' perpetua di elettrodotto su un fondo di sua proprieta', di mq 8.960, sito in comune di Orsogna, distinto al locale catasto al foglio 10, particelle n. 454 e 454/b, per la realizzazione di una linea elettrica di altissimo potenziale, determinando in L. 2.550.000 l'indennita' dovuta dall'E.N.E.L. Rilevava il Rizzacasa che l'indennita' offertagli era assolutamente inadeguata, per cui conveniva avanti alla Corte di appello di L'Aquila l'E.N.E.L. per sentir determinare e liquidare l'indennita' di asservimento del fondo, comprensiva dell'indennita' di occupazione permanente dell'area destinata al basamento, dell'indennita' di occupazione temporanea legittima nonche' dei danni arrecati durante l'installazione del cantiere per la costruzione della potente conduttura elettrica. Costituitasi in giudizio l'E.N.E.L. resisteva alla domanda assumendo che la somma liquidata al ricorrente era stata determinata dall'UTE, nel rispetto della vigente normativa. Con sentenza in data 10 ottobre 1996 la Corte di appello di L'Aquila accoglieva la domanda attrice e per l'effetto condannava l'E.N.E.L. a corrispondere al Rizzacasa la somma di L. 4.680.000, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di realizzazione dell'elettrodotto. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello proponeva ricorso, fondato su unico articolato motivo, Giovambattista Rizzacasa. Resisteva con controricorso l'E.N.E.L. che proponeva altresi' ricorso incidentale, chiedendo preliminarmente declaratoria di inammissibilita' del ricorso principale per essere stato notificato in data 29 novembre 1997, oltre il termine di un anno e 46 giorni previsto dall'art. 327 c.p.c. Con ordinanza in data 15 aprile 1999 la causa veniva rimessa alla Corte costituzionale avendo il Collegio ritenuta l'esistenza di profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 149 c.p.c. Con ordinanza in data 27 luglio 2001, n. 322 la Corte costituzionale dichiarava manifestamente inammissibile la questione sottoposta al suo esame. Entrambe le parti hanno presentato memoria. D i r i t t o Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso in quanto tardivamente notificato. Al riguardo si osserva: che dagli atti del giudizio risulta che la sentenza della Corte di appello di L'Aquila e' stata depositata in cancelleria in data 10 ottobre 1996 e che il ricorso per la cassazione della sentenza di merito e' stato consegnato all'ufficiale giudiziario dal Rizzacasa il 17 novembre 1997 e recapitato al destinatario dal servizio postale solo in data 29 novembre 1997; che la Direzione PP.TT. di L'Aquila, a giustificazione del ritardo, ha semplicemente addotto l'ingente mole di lavoro che avrebbe impedito all'Ufficio di rispettare i termini di notifica, escludendo nel contempo ogni colpa nella condotta dell'Ufficiale notificatore e del personale addetto all'Ufficio postale; che la giurisprudenza di questa Corte suprema interpreta l'art. 4 comma 3 legge 20 novembre 1982, n. 890, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, come espressamente stabilito dal richiamato art. 4, comma 3, legge n. 890/1982 (Cass. civ. numeri 4541/1981; 591/1982; 2434/1983; 5995/1983; 4271/1987; 2536/1988; S.U. 1605/1989; 4242/1992; 3303/1994; 1242/1995; 3764/1995; 6554/1998; 965/1999), ragione per cui la tempestivita' del ricorso e' esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di consegna del plico da parte dell'agente postale, essendo l'utilizzazione del servizio postale a totale rischio di chi lo richiede; che il testo dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982, richiamato dall'art. 149 c.p.c., non lascia spazi interpretativi stante il suo chiaro tenore letterale che espressamente stabilisce: "L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione" talche' l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, di fatto puo' ostacolare, fino a sopprimerlo sostanzialmente, l'esercizio di un diritto, quale quello di proporre impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a tutte le formalita' a suo carico previste dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890/1982 e restando non di meno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia; che tenuto conto che l'art. 4 legge n. 890/1982, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., non costituisce regola generale dell'ordinamento, considerato che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, con cui l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, irrilevante essendo l'effettiva consegna della raccomandata stessa al destinatario (Cass. civ. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990; 1729/1996); che anche a voler ritenere che la diversita' di disciplina prevista dell'art. 140 c.p.c. rispetto all'altra forma di notifica prevista dall'art. 149 c.p.c. sia giustificata dalla diversita' dei presupposti e delle ulteriori formalita' che precedono, nella notifica ex art. 140 c.p.c., la spedizione della raccomandata (Cass. civ. 5825/1981; 3785/1986; 1504/1990), tuttavia il difetto di unicita' del sistema si desume anche dal fatto che, per quanto attiene ai ricorsi amministrativi e al contenzioso tributario, la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto, risultante da attestazione del servizio postale (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 n. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e che in relazione allo stesso ricorso per cassazione l'attuale sistema prevede due distinte regolamentazioni per la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e per il suo deposito presso la cancelleria della Corte, sempre a mezzo del servizio postale; che, infatti, mentre per la notifica del ricorso effettuato ai sensi dell'art. 149 la tempestivita' va desunta ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982 dalla data di consegna del plico, per il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte suprema la tempestivita' del deposito, prevista a pena di improcedibilita' del ricorso stesso, va desunta ai sensi dell'art. 134 comma 5 disp.att. c.p.c. dalla data di spedizione dei plichi che contengono gli atti di cui all'art. 369 c.p.c.; che quindi non manifestamente infondata appare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica del piego raccomandato dalla data della sua consegna al destinatario, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella prevista per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario e in quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalita' previste, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell'atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante, potendo cosi' determinare, di fatto, ostacolo al libero esercizio della facolta' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; che d'altra parte non puo' ritenersi che una diversa regolamentazione della notificazione in questione possa incidere sui diritti del soggetto destinatario dell'atto, sia perche' non corrisponde ai principi di buona amministrazione che un soggetto possa avvantaggiarsi dei disservizi dell'amministrazione stessa, sia perche' il destinatario dell'atto e' comunque posto in condizione di difendersi perche' l'atto deve essergli notificato e dalla data della notifica decorrono gli adempimenti che la legge pone a suo carico, mentre muta solo la data alla quale fare riferimento ai fini della tempestivita' della notifica; che pertanto stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza, ai fini della decisione che dovra' essere adottata, ritiene la Corte di dovere sollevare, nei sensi su specificati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge n. 20 novembre 1982, n. 890, implicitamente richiamato dall'art. 149 c.p.c. P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge 20 novembre 1982, n. 890, richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anzicche' dalla data della spedizione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicata al Presidante del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 6 dicembre 2001. Il Presidente: Losavio 02C0219 • Foto: 123rf.com