Tale principio di diritto è stato di recente applicato dalla Suprema Corte di Cassazione n. 5038/2013
Se il condomino ha più debiti nei confronti del condominio e ne contesta alcuni, può effettuare versamenti con imputazione di pagamento.
Tale principio di diritto è stato di recente applicato dalla Suprema Corte di Cassazione al condomino che aveva fatto opposizione al decreto con il quale lo si ingiungeva al pagamento di una somma che l'amministratore aveva imputato a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l'assegno (sent. del 28.02.2013, n. 5038). L'ingiunto, infatti, al momento del pagamento aveva precisato che la somma versata era imputabile ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualità, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato.
A tal fine si era avvalso della facoltà di imputazione che è riconosciuta dall'art. 1193 c.c. intendendo estinguere, fino ad un determinato importo, il debito per alcune annualità, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perché ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.
Il giudice di appello rilevava che non era violato l'art. 1193 c.c. perché la norma presuppone una pluralità di crediti da estinguere e non è applicabile quando il credito è unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell'art. 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini;
L'opponente ha proposto ricorso per Cassazione e la Corte, nell'accoglierlo, ha precisato che i crediti del condominio nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse e avente ad oggetto interventi diversi, non è considerabile come un "unico" credito, ma, bensì, una pluralità di crediti/debiti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi.
Può, pertanto, trovare applicazione l'articolo 1193 comma 1 del codice civile secondo il quale "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare".
Ne consegue che un condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali può imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e può escludere, attraverso lo strumento dell'imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.
Tale principio di diritto è stato di recente applicato dalla Suprema Corte di Cassazione al condomino che aveva fatto opposizione al decreto con il quale lo si ingiungeva al pagamento di una somma che l'amministratore aveva imputato a titoli e causale diversi da quelli per i quali era stato dato l'assegno (sent. del 28.02.2013, n. 5038). L'ingiunto, infatti, al momento del pagamento aveva precisato che la somma versata era imputabile ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualità, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato.
A tal fine si era avvalso della facoltà di imputazione che è riconosciuta dall'art. 1193 c.c. intendendo estinguere, fino ad un determinato importo, il debito per alcune annualità, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perché ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.
Il giudice di appello rilevava che non era violato l'art. 1193 c.c. perché la norma presuppone una pluralità di crediti da estinguere e non è applicabile quando il credito è unico, tale essendo il credito del condominio per spese condominiali per il quale era stato effettuato il pagamento e che trova fondamento nell'art. 1123 c.c. che lo ripartisce tra i condomini;
L'opponente ha proposto ricorso per Cassazione e la Corte, nell'accoglierlo, ha precisato che i crediti del condominio nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse e avente ad oggetto interventi diversi, non è considerabile come un "unico" credito, ma, bensì, una pluralità di crediti/debiti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi.
Può, pertanto, trovare applicazione l'articolo 1193 comma 1 del codice civile secondo il quale "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare".
Ne consegue che un condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali può imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e può escludere, attraverso lo strumento dell'imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati.
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