Con istanza di correzione di sentenza ex art. 288 c.p.c. di data 24 gennaio 2013 il difensore di una delle parti litiganti esponeva al Tribunale Civile di Macerata che con sentenza resa il 22 settembre 2012, depositata il 1° ottobre 2012, nel liquidare in € 5.577,73 l'ammontare del risarcimento dei danni per altrui fatto illecito risentito dall'interessato S. stabiliva nel dispositivo che detto importo fosse maggiorato per "interessi legali sulla somma annualmente rivalutata ad oggi e sino al soddisfo".
Stando al procuratore di S. "è evidente che vi sia un errore commesso nella stesura della sentenza poiché:
A) da un lato è pacifico che l'importo suddetto corrisponde al danno emergente all'epoca del sinistro. Vedasi al riguardo il seguente passo della motivazione: " ...per il ristoro dei danni ai mezzi di proprietà S. e P., quindi, di ordine esclusivamente patrimoniale dai medesimi allegati, per un ammontare complessivo di € 9.296,22 (ossia £. 18.000.000) quanto al primo (come da fatture versate in atti, oltre al fermo tecnico ed al deprezzamento dell'autovettura equitativamente determinati) ...somme calcolate al netto della svalutazione monetaria e degli interessi e da decurtarsi anch'esse in rapporto all'incidenza percentuale delle singole condotte di guida nella determinazione del sinistro (stimata pari al 40% per entrambi), tal ché si giungead una quantificazione dei danni pari, rispettivamente ad € 5.577,73 ...;
B) dall'altro è del pari indiscutibile che la volontà del giudice fosse di riconoscere sull'ammontare medesimo la rivalutazione monetaria. Ciò che trova conferma nel seguente passo della stessa parte motiva: "è appena il caso di ricordare che l'obbligazione risarcitoria tende a ricostituire nel patrimonio del soggetto danneggiato l'entità economica non conseguita, sicché, oltre al valore per equivalente del bene perduto, spetta a questi anche il ristoro per il ritardato pagamento, a fronte del mancato conseguimento dell'utilizzo che avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata; gli effetti della svalutazione vanno posti, quindi, a carico dell'obbligato, sempre che gli interessi, al saggio legale, vengano calcolati anno per anno sul valore della somma via via rivalutata secondo gli indici Istat, previa devalutazione alla data del sinistro quanto alle somme liquidate all'attualità (ossia alle poste risarcitorie riconosciute in favore della P. e del C.".
Tanto premesso, l'istante chiedeva ai sensi dell'288 c.p.c. la correzione materiale della sentenza modificandone il dispositivo nel senso che l'importo di € 5.577,73 riconosciuto a S. su cui calcolare gli "interessi legali sulla somma annualmente rivalutata ad oggi e sino al soddisfo", sia maggiorato per rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella della sentenza.
Ora, con pronuncia di ieri, 2 maggio 2013, emessa a contraddittorio pieno e previa udienza di comparizione, il Presidente del Tribunale di Macerata, Dr. Alessandro Iacoboni, ha così statuito:

"Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n.../1997 R.G., concernente istanza di S. per la correzione della sentenza n.../2012 di questo Tribunale;
sciogliendo la riserva posta;
ritenuto che l'istanza di correzione (intesa a far inserire nel dispositivo la precisazione che la somma di € 5.577,73 riconosciuta al ricorrente a titolo di danni materiali è da considerare al netto della rivalutazione monetaria) non sia ammissibile, in considerazione del fatto che il contrasto tra la formulazione del dispositivo e il percorso logico della motivazione deve emergere ictu oculi, al di fuori quindi di una qualsiasi attività interpretativa che, eventualmente, deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione, se non al giudice dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti;
ritenuto d'altronde che, nel caso di specie, nemmeno appaiono sorgere i particolari dubbi interpretativi che postula il ricorrente - la cui domanda di correzione, ove accolta, porterebbe a reiterare nella sentenza un capo di pronuncia che appare facilmente deducibile (sia pur, si ripete, per via d'interpretazione) dalla lettura combinata di motivazione e dispositivo;
ritenuto, pertanto, che l'istanza non debba essere accolta

p.t.m.

rigetta l'istanza di cui in parte motiva. Si comunichi alle parti.
Macerata, li 29/4/2013, depositata in Cancelleria il 2 maggio 2013,
F.to Il Presidente Alessandro Iacoboni.

LA MASSIMA DI LIA: in tema di istanza di correzione degli errori materiali della sentenza, il contrasto tra la formulazione del dispositivo e il percorso logico della motivazione deve emergere ictu oculi, al di fuori di una qualsiasi attività interpretativa che, eventualmente, deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione, se non al giudice dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
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