Le Assicurazioni d'Italia e U.A.P. Italia a loro volta si costituirono in giudizio, ma una volta terminata la fase istruttoria il procuratore aveva dedotto che U.A.P. Italia era entrata a far parte del gruppo Axa Assicurazioni e dunque il processo era da considerarsi estinto. L'ordinanza di estinzione risale al 13 febbraio 2004.
La signora V. R. impugnava il provvedimento e la Corte di Appello di Salerno che accoglieva la richiesta affermando preliminarmente che l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado ha valore di sentenza e dunque è ammissibile che essa si possa impugnare in appello. Il medico A. S. lamentava però che nel procedimento mancava la Axa Assicurazioni, ma la Corte d'Appello faceva notare che il procedimento avrebbe avuto luogo solo tra le parti oggetto dell'impugnazione e che erano scaduti i termini per notificare anche alla AXA in luogo della ex U.P.A. Italia dell'impugnazione dell'ordinanza di primo grado.
Il caso finiva in Cassazione dove si chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza della Corte d'Appello. La Corte veniva chiamata a chiarire se il processo dovesse considerarsi estinto o no (processo che coinvolgeva anche U.P.A. Italia).
A. S. asseriva che era stato impedito al soggetto subentrante a U.P.A. di intervenire nel corso del procedimento e che ciò lo avrebbe pregiudicato. Gli Ermellini hanno respinto il primo motivo di ricorso spiegano che A. S. non è stato in alcun modo pregiudicato, potendo rivalersi sulla sua assicurazione. Anche il secondo motivo è stato respinto, ma non per ragioni di merito. La Suprema Corte ha fatto notare come in primo grado il giudice aveva dichiarato estinto il processo in quanto U.P.A. Italia era stata assorbita da Axa Assicurazioni, assumendo così la stessa soluzione che viene adottata in seguito a morte di persone fisiche. In realtà l'assorbimento non andava considerato in tal modo, ma nessuna delle parti ha pensato di impugnare tale parte dell'ordinanza.