di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 10021 del 24 Aprile 2013. In tema di oneri condominiali la Suprema Corte interviene per derimere una controversia sorta in merito alla ripartizione delle spese tra proprietario e usufruttuario. Nel caso di specie il nudo proprietario aveva promosso causa di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dal condominio creditore, il quale insisteva per la natura solidale del debito. Il giudice di primo grado aveva respinto tale ricorso per due ordini di motivi: la mancata impugnazione da parte del proprietario della delibera assembleare attestante la ripartizione delle spese; la mancata espressa configurazione delle opere da eseguire come di natura straordinaria.
La Cassazione evidenzia come tali considerazioni a nulla valgano ai fini dell'imputazione degli oneri a carico dell'uno o dell'altro soggetto: il cod. civ., agli articoli 1004 e 1005, testualmente pone a carico dell'usufruttuario "le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria" mentre "le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario". Nulla dunque circa la solidarietà passiva tra queste due figure. Prosegue poi l'art. 1005 elencando espressamente quali siano nel concreto gli interventi di straordinaria amministrazione (spese "necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta"). Nessuno di questi casi concerne il caso di specie: le spese contenute nella delibera assembleare sono quindi interamente a carico dell'usufruttuario.
Così la Suprema Corte accoglie le doglianze del proprietario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la questione al tribunale competente in primo grado.
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