di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 10064 del 26 Aprile 2013. La legge 898 del 1970 regola la materia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice fissa in sentenza le condizioni iniziali a cui gli ex coniugi devono sottostare. Nel caso in cui, in un momento successivo, condizioni sopravvenute creino la necessità di modificare le statuizioni originarie, la parte interessata può proporre istanza al giudice di prime cure, il quale, valutata la situazione, ai sensi dell'art. 9 della legge sopra citata emette decreto di variazione delle condizioni.
Il caso di specie vede sollevata la problematica inerente l'immediata esecutività del decreto che dispone le nuove condizioni. Le sezioni unite della Cassazione intervengono per confermare tale operatività. In particolare, per quanto concerne la revisione delle disposizioni che interessano l'affidamento dei figli nonché la misura e la modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento del matrimonio, la Suprema Corte fa espresso riferimento alla regola generale contenuta all'art. 4 della legge n. 74 del 1987, così come modificata dalla legge n. 80 del 2005 (nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). Tale lettura sarebbe compatibile con il disposto di cui all'art. 741 c.p.c. (efficacia dei decreti), il quale subordina l'efficacia esecutiva del decreto al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.
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