Con una recente sentenza (n.698 del 21 febbraio 2013) la Corte d'Appello di Napoli ha affrontato il tema della ricostruzione del verbale di  udienza, andato smarrito.

Nel  corso del giudizio di primo grado costituito da un'opposizione ad un decreto ingiuntivo, veniva a mancare una delle due parti opponenti. Per effetto di tale evento che era stato reso noto in udienza, il giudice aveva dichiarato interrotto il giudizio. Tuttavia,  come purtroppo accade nelle cancellerie degli uffici giudiziari, era andato smarrito il fascicolo d'ufficio nel quale, come dispone l'art.168 c.p.c., erano inseriti anche i processi verbali d'udienza di cui le parti non avevano estratto copia. Pertanto, nel caso di specie, era venuta meno la prova che il difensore costituito della parte venuta a mancare avesse effettivamente reso noto l'evento in quella specifica  udienza e che,  dichiarato interrotto il giudizio sulla base di tale presupposto, fosse decorso il termine per la riassunzione da parte dell'altro opponente.

Per effetto della mancata riassunzione, il giudice di primo grado ha dichiarato estinto il giudizio, sulla base di una ricostruzione del verbale d'udienza effettuata attraverso l'acquisizione della copia del ruolo d'udienza dal quale si evinceva solo l'avvenuta dichiarazione di interruzione del giudizio. Il giudice non aveva ritenuto necessario acquisire elementi di sorta circa l'esistenza della dichiarazione della morte della parte in udienza.

Tenuto conto dell'evidente nocumento recato da tale sentenza all'opponente, quest'ultimo l'ha impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che ha censurato il provvedimento, intervenendo sul tema della ricostruzione degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio andato smarrito, con particolare riferimento ai verbali d'udienza, dei quali non sempre le parti estraggono copia.

Nel nostro ordinamento la questione è disciplinata dal RD del 15 novembre 1925 n.2071 che, tuttavia, trova applicazione solo in caso di eventi eccezionali come terremoti, inondazioni o altre pubbliche calamità o tumulti popolari. Tale legge dispone che  il presidente del Tribunale, su ricorso dell'interessato, il quale provi che la distruzione degli atti o documenti sia avvenuta nelle circostanze indicate, può ordinare che le copie occorrenti per sostituire gli atti e i documenti distrutti, se l'originale o altre copie di essi si trovino depositati in pubblici archivi, siano dai depositari rilasciate in carta libera con esenzione da qualsiasi tassa o diritto, facendosi espressa menzione del motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione da tasse.

Nei numerosi casi in cui il RD del 1925 non può trovare applicazione, come statuito dalla Corte di Cassazione (da ultimo si veda Corte Cass. sentenza n. 9269 del 19.04.2010), mancando la previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile applicare analogicamente le norme di cui agli artt.112 e 113 c.p.p..

Tenuto conto di ciò, la Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza in esame ha rilevato che la ricostruzione degli atti processuali e, dunque, anche dei verbali d'udienza, qualora, come nel caso esaminato, non siano disponibili copie, avviene ai sensi dell'art.113 c.p.p. ove è stabilito che il giudice, anche di ufficio, deve accertare il contenuto dell'atto mancante e stabilire con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

L'accertamento può avvenire attraverso la minuta dell'atto mancante, riconosciuta come propria dal giudice che l'ha stesa. Laddove quest'ultima non sia reperibile, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

Secondo la Corte, di sicuro, la ricostruzione effettuata attraverso l'impiego del ruolo d'udienza è censurabile in quanto non vi è certezza in merito all'assoluta corrispondenza tra quanto in esso riportato e gli avvenimenti processuali. Pertanto, "il potere discrezionale di cui gode il giudice nello stabilire se ed in quale tenore l'atto deve essere ricostruito come riconosciuto dalla norma processuale penalistica, incontra inevitabilmente il limite rappresentato dalla effettività e attendibilità intrinseca della ricostruzione, risolvendosi altrimenti in arbitrio".

La Corte d'Appello, dunque, sulla base di tale considerazione ha dichiarato nulla la sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio  di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice in base all'art.354 II comma c.p.c.

Alfonsina Biscardi (www.tesiindiritto.com) Consulente per le attivitа degli studi legali
Altri articoli di Alfonsina Biscardi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: