di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 10531 del 7 Maggio 2013. In materia di successioni, l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 codice civile) è quell'istituto giuridico a disposizione dell'erede che intende sì accettare i beni compresi nella massa ereditaria, ma rispondendo per i debiti contratti dal de cuius utilizzando la massa ereditaria e non i beni facenti parte del proprio patrimonio personale. Attraverso l'attivazione del beneficio d'inventario patrimonio del defunto e quello dell'erede restano cioè l'uno distinto dall'altro, non intervenendo confusione tra i rispettivi beni. Con l'istanza per la redazione dell'inventario l'erede viene a conoscenza della consistenza del patrimonio ereditato.

 

Dal punto di vista processuale, se sollevato in corso di giudizio, nel tempo la giurisprudenza è stata orientata nel qualificare tale eccezione come ordinaria.

La Suprema Corte tuttavia ha evidenziato come le pronunce nel tempo si siano modificate, sino a conformarsi nell'attribuire alla questione in oggetto natura di eccezione sollevabile d'ufficio. La funzione delle eccezioni sarebbe infatti quella di "servire all'attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi". Come tale, se già documentata in atti, può essere invocata dalla parte in ogni stato e grado del processo. Nel caso di specie, la parte ha sollevato tale eccezione in grado d'appello, ed è stata correttamente rilevata dal giudice, non ricadendo la stessa nel divieto di proposizione di nuove domande ed eccezioni così come statuito dall'art. 345 cod. civ.


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