di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 10552 del 7 Maggio 2013. In tema di rapporto di lavoro subordinato il dipendente colpito da malattia è tenuto a presentare idonea certificazione medica relativa all'intero periodo di assenza. Tale regolamentazione è prevista sia nel codice civile che a livello di contrattazione collettiva. Il periodo di assenza non coperto da giustificazione sanitaria, così come nel caso di specie la mancata coincidenza dei termini finali tra documentazione trattenuta dal lavoratore e certificazione inviata al datore di lavoro, integra assenza ingiustificata, come tale rientrante tra le giuste cause di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. Ciò poiché sorge in capo al datore di lavoro un principio di affidamento circa la continuatività dell'operato del lavoratore subordinato sul quale grava un obbligo di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, unitamente a un dovere di tempestiva informazione ove la prestazione non sia temporaneamente effettuabile, a maggior ragione se il lasso temporale si estende toccando un termine che le parti hanno concordato come importante (nel caso di specie, quattro giorni).
"La tempestiva comunicazione al datore di lavoro è espressione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali in virtù dei principi dettati dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 1175 c.c. relativi alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto". La Suprema Corte ritiene così legittimo il licenziamento
inflitto da un'azienda al proprio dipendente che abbia negligentemente omesso di verificare la corrispondenza delle prognosi effettuate nelle due diverse certificazioni mediche presentate.
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