di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 10718 dell'8 Maggio 2013. L'art. 345 codice di procedura civile stabilisce il divieto dei nova in appello, l'impossibilità cioè di proporre domande ed eccezioni nuove in questa determinata fase procedimentale. Nel caso di specie l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione a seguito di dichiarazione di inammissibilità della propria richiesta di assegno di natura alimentare, poiché ritenuta dal giudice innovativa rispetto alle domande proposte in primo grado. Proprio in questa sede, infatti, il ricorrente aveva richiesto che il giudice imputasse alla controparte ex coniuge l'assegno di mantenimento, avendo addebitato la separazione a suo carico.
La Suprema Corte interviene sul punto chiarendo che, nel caso specifico, la domanda di corresponsione di alimenti non sarebbe questione a sé stante ma si inserirebbe nella più ampia domanda di assegno di mantenimento; in altre parole, la richiesta di alimenti si configurerebbe quale un minus rispetto al genere assegno di mantenimento. "Si tratta pertanto di una domanda ammissibile, ancorchè formulata, in conseguenza della dichiarazione di addebito per la prima volta in appello che no può essere qualificata come nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. , considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti".
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