di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 10968 del 9 Maggio 2013. L'art. 2087 cod. civ. tutela l'integrità fisica e morale dei dipendenti presso il luogo di lavoro, ponendo a carico del datore l'onere di garantirne la conservazione. L'obbligazione che ne deriva è dunque di natura contrattuale. Nel caso in cui, come in quello in oggetto, il prestatore di lavoro riporti un danno alla salute che afferma essere stato causato dall'attività lavorativa svolta, grava a suo carico la prova dell'esistenza di tale danno, verificare la sussistenza di nesso causale tra condotta ed evento così come dimostrare la nocività del luogo di lavoro. Il datore di lavoro dovrà al contrario provvedere a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

 

La Suprema Corte stabilisce come sussista una presunzione di pericolosità d'uso nel caso in cui il dipendente, nell'espletare la propria attività lavorativa, venga a contatto con impianti e macchinari elettrici. Secondo la Cassazione proprio la pericolosità intrinseca di tali strumenti escluderebbe l'onere a carico del danneggiato di provare la concreta possibilità di cagionare l'infortunio. Il dovere di tutela della sicurezza del lavoratore a carico del datore di lavoro va quindi valutato caso per caso a seconda delle specifiche lavorazioni e modalità organizzative d'impresa: il datore deve predisporre cautele tali per cui anche i lavoratori meno esperti siano sottratti al rischio di riportare lesioni a seguito di utilizzo di macchinari pericolosi.

Altrettanto fondamentale sarebbe anche l'informazione e la formazione dei dipendenti circa i rischi e la pericolosità degli strumenti di lavoro. L'onere della prova, in questo senso, è quindi a carico del datore, il quale deve dimostrare di aver reso edotto il lavoratore circa la pericolosità della macchina e delle caratteristiche di funzionamento sue proprie.

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