L'adescamento dei minori è reato anche se la condotta è iniziata, protratta o conclusa tramite il web! Si chiama tecnicamente "sexting", lo scambio di comunicazioni, messaggi o con ogni altro mezzo (es. fotografico) a sfondo sessuale tramite lo strumento telematico e rientra nel generale fenomeno del "grooming", consistente nel plagiare ed assoggettare la volontà del minorenne in modo graduale e manipolativa, facendogli compiere attività volte all'invio di immagini pedo-pornografiche, attraverso social network, chat line o scambio di sms o mms.
La Sentenza della Cassazione, n. 19033/2013 ha sancito il principio espresso in forza dell'art. 609-undecies c.p., introdotto dalla Legge n. 172/2012: la condotta incriminata è di "adescamento di minore" ed, così come riportato dalla lettera della norma, è punito ogni comportamento finalizzato ad ottenere la fiducia del soggetto d'età inferiore ai sedici anni, realizzando condotte che configurano i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù, disciplinati dal codice penale agli artt. 600 e successivi.
In altre parole, il suddetto reato (di mera condotta) consiste nell'acquisire la fiducia del minore (con dolo specifico) e si differenzia dagli artt. 414-bis c.p., quale l'istigazione pubblica o apologia di pratiche di pedofilia e pedo-pornografia e 416.7 c.p., quale l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di pedofilia e pedo-pornografia, perché l'ambito applicativo include le condotte disciplinate da questi ultimi, in un quadro più generale.
Discutibile, però, la scelta d'impostare la fattispecie penale esclusivamente per i minori sotto i sedici anni, poiché altre disposizioni, come gli artt. 609-quater e quinquies c.p. sanzionano le condotta sessuali con e dei minori di quattordici anni: pertanto, si creano problematiche interpretative nel caso in cui il minore soggetto alla pratica disciplinata dalla norma penale sia maggiore di quattordici ma minore dei sedici anni. Una normativa senza dubbio da rivisitare nella sua generalità.
La Sentenza della Cassazione, n. 19033/2013 ha sancito il principio espresso in forza dell'art. 609-undecies c.p., introdotto dalla Legge n. 172/2012: la condotta incriminata è di "adescamento di minore" ed, così come riportato dalla lettera della norma, è punito ogni comportamento finalizzato ad ottenere la fiducia del soggetto d'età inferiore ai sedici anni, realizzando condotte che configurano i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù, disciplinati dal codice penale agli artt. 600 e successivi.
In altre parole, il suddetto reato (di mera condotta) consiste nell'acquisire la fiducia del minore (con dolo specifico) e si differenzia dagli artt. 414-bis c.p., quale l'istigazione pubblica o apologia di pratiche di pedofilia e pedo-pornografia e 416.7 c.p., quale l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di pedofilia e pedo-pornografia, perché l'ambito applicativo include le condotte disciplinate da questi ultimi, in un quadro più generale.
Discutibile, però, la scelta d'impostare la fattispecie penale esclusivamente per i minori sotto i sedici anni, poiché altre disposizioni, come gli artt. 609-quater e quinquies c.p. sanzionano le condotta sessuali con e dei minori di quattordici anni: pertanto, si creano problematiche interpretative nel caso in cui il minore soggetto alla pratica disciplinata dalla norma penale sia maggiore di quattordici ma minore dei sedici anni. Una normativa senza dubbio da rivisitare nella sua generalità.
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