di di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 11550 del 14 Maggio 2013. La notifica della sanzione amministrativa - e dell'atto giudiziario in genere - deve avvenire presso la dimora di fatto del destinatario. Lo ha confermato la Suprema Corte nella sentenza

in oggetto, cassando con rinvio la decisione del giudice di merito.

 

In generale dunque la notifica dell'atto giudiziario, eseguita presso indirizzo diverso da quello di residenza, deve considerarsi valida: "le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale". La Cassazione adotta dunque il criterio della dimora effettiva, ancorata alla relazione di fatto che si instaura tra questa e il destinatario del provvedimento, a nulla rilevando la circostanza che la residenza

o il domicilio anagrafico potrebbe essere differente.

 

Inoltre, la parte interessata può produrre in giudizio ogni elemento probatorio che ritenga opportuno e necessario al fine di provare questa circostanza di fatto. Infatti "le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad es. la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio, ovvero il comportamento della persona che accetta di ricevere l'atto per conto del destinatario".

 

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