Nessun dubbio che sia dovuto risarcimento del danno in caso di allagamento di un negozio. Ma c'è un limite a tutto!
Va bene chiedere il risarcimento danni subiti materiali subiti e dei danni dovuti alla temporanea chiusura del negozio ma arrivare a chiedere un danno per "l'insoddisfazione della clientela" è francamente troppo! Almeno secondo la Cassazione. La Corte, infatti, con Sentenza n. 11968/2031 ha chiarito che nel computo delle voci che vanno a determinare il quantum da corrispondere in caso di danni da allagamento di un negozio non dev'essere considerata l'insoddisfazione della clientela.
Nel caso di specie, si era verificato un allagamento di un negozio dovuto ad infiltrazioni di acqua. La perdita era risultata imputabile al condominio (impresa commerciale faceva parte di un contesto condominiale di appartamenti ad uso civile). L'allagamento ha fatto sorgere quindi il diritto dell'impresa al risarcimento del danno subito per provvedere ai lavori di ristrutturazione, nonché per recuperare la perdita economica riconducibile alla chiusura del locale commerciale.
Non spetta, invece, la liquidazione del danno afferente alla perdita o all'insoddisfazione della clientela, seppur abituale.
La motivazione della sentenza impugnata, secondo gli ermellini appare corretta così come risulta corretta l'avvenuta valutazione equitativa del danno che è stata fondata su "una delibazione complessiva di una pluralità di elementi non isolatamente considerati, ma dei quali si dà comunque conto nel loro combinarsi, in concorso anche con la prudenziale esclusione del pregiudizio da perdita e/o insoddisfazione della clientela".
Va bene chiedere il risarcimento danni subiti materiali subiti e dei danni dovuti alla temporanea chiusura del negozio ma arrivare a chiedere un danno per "l'insoddisfazione della clientela" è francamente troppo! Almeno secondo la Cassazione. La Corte, infatti, con Sentenza n. 11968/2031 ha chiarito che nel computo delle voci che vanno a determinare il quantum da corrispondere in caso di danni da allagamento di un negozio non dev'essere considerata l'insoddisfazione della clientela.
Nel caso di specie, si era verificato un allagamento di un negozio dovuto ad infiltrazioni di acqua. La perdita era risultata imputabile al condominio (impresa commerciale faceva parte di un contesto condominiale di appartamenti ad uso civile). L'allagamento ha fatto sorgere quindi il diritto dell'impresa al risarcimento del danno subito per provvedere ai lavori di ristrutturazione, nonché per recuperare la perdita economica riconducibile alla chiusura del locale commerciale.
Non spetta, invece, la liquidazione del danno afferente alla perdita o all'insoddisfazione della clientela, seppur abituale.
La motivazione della sentenza impugnata, secondo gli ermellini appare corretta così come risulta corretta l'avvenuta valutazione equitativa del danno che è stata fondata su "una delibazione complessiva di una pluralità di elementi non isolatamente considerati, ma dei quali si dà comunque conto nel loro combinarsi, in concorso anche con la prudenziale esclusione del pregiudizio da perdita e/o insoddisfazione della clientela".
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