La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11633/2013 ha accolto il ricorso promosso dalla Agenzia delle Entrate contro la Commissione tributaria regionale del Piemonte. La sentenza ha stabilito che in caso di esito negativo del contraddittorio o in caso di rifiuto di transazione con il Fisco risulta essere legittimo l'accertamento basato sullo scostamento dallo studio di settore.
Il caso origina da un contribuente che avendo ricevuto notifica di accertamento non aveva voluto procedere a una riduzione del reddito accertato e ad una transazione fiscale ma richiedeva di procedere secondo una normale attività di accertamento ritenendo che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello dedotto in base ai criteri degli studi di settore costituisce una presunzione semplice senza requisiti di gravità. I giudici di merito avevano accolto tale tesi affermando che lo scostamento dagli studi di settore risultava insufficiente all'accertamento in mancanza di altri riscontri.
Il giudice di ultima istanza è però giunto a conclusioni diverse motivandole con il fatto che il contraddittorio aveva dato esito negativo per il rifiuto del contribuente di ridurre il reddito. In base alla violazione dell'art. 3, comma 181 della Legge istitutiva n. 549/1995 che stabilisce i principi basilari degli studi di settore la Cassazione ha dichiarato legittimo l'accertamento attribuendo al contribuente l'onere della prova circa un reddito inferiore percepito rispetto a quello risultante dai parametri. In base alla sentenza n. 26635/2009 la Cassazione aveva stabilito che la procedura di accertamento mediante studi di settore costituiva presunzione semplice la cui gravità non era data dalla differenza del reddito dichiarato rispetto ai parametri ma dal mancato contraddittorio, necessario per legge, con il contribuente.
Per saperne di più è possibile scaricare il PDF della sentenza qui sotto.
Margherita G.
Il caso origina da un contribuente che avendo ricevuto notifica di accertamento non aveva voluto procedere a una riduzione del reddito accertato e ad una transazione fiscale ma richiedeva di procedere secondo una normale attività di accertamento ritenendo che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello dedotto in base ai criteri degli studi di settore costituisce una presunzione semplice senza requisiti di gravità. I giudici di merito avevano accolto tale tesi affermando che lo scostamento dagli studi di settore risultava insufficiente all'accertamento in mancanza di altri riscontri.
Il giudice di ultima istanza è però giunto a conclusioni diverse motivandole con il fatto che il contraddittorio aveva dato esito negativo per il rifiuto del contribuente di ridurre il reddito. In base alla violazione dell'art. 3, comma 181 della Legge istitutiva n. 549/1995 che stabilisce i principi basilari degli studi di settore la Cassazione ha dichiarato legittimo l'accertamento attribuendo al contribuente l'onere della prova circa un reddito inferiore percepito rispetto a quello risultante dai parametri. In base alla sentenza n. 26635/2009 la Cassazione aveva stabilito che la procedura di accertamento mediante studi di settore costituiva presunzione semplice la cui gravità non era data dalla differenza del reddito dichiarato rispetto ai parametri ma dal mancato contraddittorio, necessario per legge, con il contribuente.
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Margherita G.
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