Avv. Matteo Mami - Patrocinio a spese dello Stato: irrilevanza delle variazioni di reddito intervenute successivamente alla definizione del procedimento.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza 19.04.2013 n. 18195.
Il Tribunale di Genova revocava un provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, per il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio.
Il provvedimento di revoca faceva riferimento a redditi maturati nel corso dell'anno 2010, tuttavia il procedimento veniva definito con sentenza passata in giudicato del 08.03.2013, pertanto sorge il quesito in ordine alla rilevanza delle variazioni reddituali intervenute nell'anno 2010.
L'art. 79 comma 1 lett d) del D.P.R. n. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente".
Devono essere comunicate le variazioni di reddito che sono rilevanti ai fini del superamento dei limiti previsti per l'ammissione al beneficio, ed entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, o dalla precedente comunicazione di variazione.
E' pertanto previsto un sistema di comunicazioni che consenta all'autorità procedente di conoscere le condizioni economiche del soggetto ammesso al patrocinio, così da assicurare che il godimento del beneficio sia realmente legittimo.
Tale meccanismo cessa nel momento in cui il procedimento è definito.
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Articolo di Avv. Matteo Mami - maggio 2013
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