di Paolo M. Storani - Con sentenza n. 48/2013 depositata in Cancelleria in data 13 maggio 2013 il Giudice di Pace di Sant'Elpidio a Mare, Est. Dr.ssa Avv. Serenella Monachesi, ha accolto tutti i motivi di impugnazione del ricorso presentato l'8 febbraio 2013 avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada elevato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Fermo, per asserita infrazione all'art. 192, commi 1 e 6 CdS perché "quale conducente del veicolo non si fermava all'invito di agente addetto al servizio di polizia stradale in uniforme e munito di apposito segnale distintivo ...sulla S.S. 16 località Porto Sant'Elpidio (FM) ...".
Sono state annullate le sanzioni principali e la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, contemplati dalla norma contestata in tre punti, con la seguente motivazione.
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale in epigrafe, all'uopo deducendo la nullità del verbale per i vizi di errata indicazione del giudice competente, di difetto di immediata contestazione nonché di carenza dei requisiti essenziali quali la indicazione sufficiente della località ove si è consumata la violazione.
Ritualmente costituita parte convenuta, si procedeva alla discussione.
Per quanto attiene la errata indicazione del giudice competente nell'impugnato verbale si evidenzia come detto vizio non determini la nullità del verbale, visto che non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa (nota del commentatore: gli operatori della Guardia di Finanza avevano indicato erroneamente la competenza del Giudice di Pace di Empoli, che non è quello del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione; i ricorrenti avevano invocato la nullità per incompletezza).
Si ritiene di contro che gli altri motivi di opposizione si palesino fondati.
In primo luogo si evidenzia come i verbalizzanti avrebbero dovuto rappresentare nel verbale impugnato il motivo per cui non si è proceduto a immediata contestazione, ad esempio la impossibilità di raggiungere il trasgressore perché lanciato a velocità eccessiva: viene invece omessa ogni motivazione circa la decisione presa dai verbalizzanti di non tentare la immediata contestazione, rinuncia che viene giustificata solo negli scritti difensivi con la esigenza di non creare disturbo alla circolazione.
In secondo luogo nel verbale effettivamente non risulta sufficientemente conferita la indicazione del luogo dell'accertamento, censura che viene ammessa dai verbalizzanti medesimi nella memoria, riferendo come il verbale sia stato redatto successivamente e sia stato genericamente indicato "SS 16 località P. S. Elpidio", tale indicazione si palesa come eccessivamente generica, ed inficia definitivamente il verbale opposto.
Consegue che la opposizione deve trovare accoglimento.
Per quanto concerne infine la regolamentazione delle spese, si ritiene che sussistano i giusti motivi che ne consentono la integrale compensazione.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
annulla il provvedimento impugnato;
revoca la sanzione amministrativa applicata;
dichiara interamente compensate le spese di opposizione.
Sono state annullate le sanzioni principali e la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, contemplati dalla norma contestata in tre punti, con la seguente motivazione.
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale in epigrafe, all'uopo deducendo la nullità del verbale per i vizi di errata indicazione del giudice competente, di difetto di immediata contestazione nonché di carenza dei requisiti essenziali quali la indicazione sufficiente della località ove si è consumata la violazione.
Ritualmente costituita parte convenuta, si procedeva alla discussione.
Per quanto attiene la errata indicazione del giudice competente nell'impugnato verbale si evidenzia come detto vizio non determini la nullità del verbale, visto che non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa (nota del commentatore: gli operatori della Guardia di Finanza avevano indicato erroneamente la competenza del Giudice di Pace di Empoli, che non è quello del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione; i ricorrenti avevano invocato la nullità per incompletezza).
Si ritiene di contro che gli altri motivi di opposizione si palesino fondati.
In primo luogo si evidenzia come i verbalizzanti avrebbero dovuto rappresentare nel verbale impugnato il motivo per cui non si è proceduto a immediata contestazione, ad esempio la impossibilità di raggiungere il trasgressore perché lanciato a velocità eccessiva: viene invece omessa ogni motivazione circa la decisione presa dai verbalizzanti di non tentare la immediata contestazione, rinuncia che viene giustificata solo negli scritti difensivi con la esigenza di non creare disturbo alla circolazione.
In secondo luogo nel verbale effettivamente non risulta sufficientemente conferita la indicazione del luogo dell'accertamento, censura che viene ammessa dai verbalizzanti medesimi nella memoria, riferendo come il verbale sia stato redatto successivamente e sia stato genericamente indicato "SS 16 località P. S. Elpidio", tale indicazione si palesa come eccessivamente generica, ed inficia definitivamente il verbale opposto.
Consegue che la opposizione deve trovare accoglimento.
Per quanto concerne infine la regolamentazione delle spese, si ritiene che sussistano i giusti motivi che ne consentono la integrale compensazione.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
annulla il provvedimento impugnato;
revoca la sanzione amministrativa applicata;
dichiara interamente compensate le spese di opposizione.
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