di Paolo M. Storani - La pronuncia inedita, opera del Giudice Claudio Casarano del Tribunale di Taranto che LIA Law In Action sottopone all'attenzione dei propri visitatori si occupa dell'obbligazione solidale rappresentata dal compenso professionale previsto dall'art. 5, co. IV del D.M. 08-04-2004, ancora applicabile al caso di specie: "Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%, fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5%...".
Si è, in particolare, precisato che "la circostanza che l'obbligazione in parola sia solidale, non impedisce all'avvocato di agire per l'adempimento della quota eguale spettante a ciascuno dei condebitori solidali.
Tanto ai sensi dell'art. 1311 c.c., per il quale non a caso la sentenza di condanna all'adempimento del debito pro quota, contro uno solo dei condebitori solidali, integra una rinunzia tipizzata alla solidarietà, beninteso solo a favore del condebitore beneficiario della rinunzia".
Il rischio poi di moltiplicazione indebita di più cause, l'abuso può trovare la sanzione adeguata nella riunione - nella specie peraltro esclusa dal Presidente del Tribunale al quale veniva sottoposta la questione ex art. 273 c.p.c..
Revoca che nel caso di specie avrebbe finito per di più con il risultare in contraddizione con quanto già statuito dalla predetta superiore autorità.
La frammentazione inopportuna delle cause ex art. 1311 c.c. può anche trovare sanzione nel regolamento sulle spese giudiziali, potendosi giungere alla compensazione o potendosi tenere conto, per la determinazione del giusto compenso, anche in questa sede dell'applicazione dell'art. 5, co. IV, qui proprio nel merito in discussione.
Non può tuttavia comportare la revoca del decreto ingiuntivo (al più potrebbero non riconoscersi le spese legali liquidate con il monitorio) e mai in ogni caso il rigetto della domanda.
Tanto perché l'azione tesa all'ottenimento della quota del debito è consentita dalla norma di diritto sostanziale sopra evocata e non può di certo essere posta nel nulla da una forma di abuso del processo, per di più se esclusa nel caso concreto ex art. 273 c.p.c..
E' vero che la S.C. (S.U. n. 23726 del 2007) ha sanzionato una particolare forma di abuso processuale, ma il principio concerneva il caso in cui nell'ambito di uno stesso rapporto si frazionava il credito unico con la proposizione di tanti decreti ingiuntivi, al di là di quanto consentito argomentando dall'art. 1181 c.c. in tema di adempimento parziale.
E' poi fuori luogo la sentenza delle S.U. 9148 del 2008 in tema di obbligazione condominiale nei confronti dei terzi, trattandosi del diverso caso in cui si è ritenuto che l'obbligazione fosse in realtà parziaria e non solidale, come è invece da ritenere quella qui controversa.
Beninteso l'ammontare complessivo del compenso - nella fattispecie per 19 parti - va ugualmente determinato allo scopo di stabilire se quello pro quota quantificato dal professionista sia da considerare congrua ed eventualmnete estinta per effetto dell'avvvenuto pagamento dell'intero compenso.
Buona lettura!

TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano, ha pronunziato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n... R.G. anno 2007 Affari Civili Contenziosi promossa da: D. S.r.l. - rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Mazzuca e Guido Cammarella;
CONTRO
L. - rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brunetti;
OGGETTO: "Prestazione d'opera intellettuale".
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA PROPOSTA IN VIA MONITORIA L'avv. L. con ricorso del 30-03-2007 affermava che la D. S.R.L. le aveva conferito un mandato per la proposizione di un ricorso davanti al T.A.R. - Calabria contro la Regione Calabria e l'Ausl Cosenza 4. Il giudizio aveva ad oggetto l'annullamento, previa richiesta di sospensiva, di provvedimenti regionali e dell'Ausl che imponevano nuovi tetti di spesa per l'anno 2004.
La domanda veniva rigettata.
Invano, aggiungeva la ricorrente, aveva richiesto alla propria assistita con raccomandata del 5-12-2006 il pagamento delle proprie competenze, come da nota specifica allegata, munita del parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, e nella quale nota erano in dettaglio calcolati gli onorari dovuti.
Da qui la richiesta di ingiunzione della somma di euro 3.875,72, oltre interessi dal 05-12-2006.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N...-2007
L'opponente precisava che in realtà il giudizio amministrativo evocato era stato introdotto con un unico ricorso proposto dall'A.S.A., ossia l'Associazione Strutture Specialistiche Accreditate, unitamente a diciotto strutture associate, tra le quali anche la stessa opponente. Non solo ma, precisava, per il compenso doveva farsi capo ad una convenzione intercorsa tra la predetta associazione ed il professionista, con la quale si prevedeva un rapporto di collaborazione professionale ed in particolare per le prestazioni di natura giudiziale si stabiliva che gli onorari sarebbero stati determinati secondo i minimi tariffari.
Tale ultima clausola era stata poi estesa anche ai mandati conferiti al professionista ricorrente dalle singole strutture associate.
Il mandato alle liti conferito per il ricorso amministrativo in parola, sosteneva la difesa opponente, doveva allora ritenersi che fosse assoggettato alla predetta previsione pattizia.
Al ricorso presentato al Tar competente in data 24-10-2004 seguiva all'udienza del 2-12-2004 il rigetto della sospensiva; contro l'ordinanza sfavorevole una parte delle strutture interessate proponeva appello al Consiglio di Stato, pure poi rigettato.
L'opponente ed altre strutture associate però non conferivano mandato per il procedimento d'appello, dal momento che avuta poi occasione di visionare gli atti di causa e, scoperto che unico in realtà era stato il ricorso proposto e l'attività professionale effettivamente resa, giungevano a revocare il mandato al professionista opposto.
A dire dell'opponente in ogni caso il compenso liquidato in sede di ricorso monitorio doveva considerarsi non dovuto nella misura richiesta, dal momento che avrebbe trovato applicazione il comma IV dell'art. 5 del D.M. n. 127-2004, come peraltro ritenuto dal Consiglio dell'Ordine nel rilascio del parere di congruità.
Aveva errato però questo organo, precisava la deducente, nel liquidare gli onorari secondo le tariffe massime e non invece secondo quelle minime convenute.
Inoltre, sosteneva la difesa opponente, trattandosi di onorario unico, la misura del credito doveva stabilirsi per l'unica obbligazione, da considerarsi solidale, anche al fine di permettere l'esercizio eventuale dell'azione di regresso: 19 condebitori per il ricorso in primo grado ed 8 per il grado d'appello.
Non solo, rimarcava la difesa opponente, ma per lo stesso credito l'avvocato opposto aveva finito con il moltiplicare in maniera ingiustificata le azioni, proponendo per ciascuna quota di debito un ricorso per decreto ingiuntivo, per un totale di tredici ricorsi.
Da qui poi la vana richiesta di riunione ex art. 273 c.p.c.
Sosteneva allora l'opponente che la misura del compenso unico, per la fase di primo grado e d'appello, doveva ritenersi, applicando i minimi tariffari pattuiti, in misura pari ad euro 7.606,86.
Contestava poi che fosse dovuto l'aumento percentuale previsto dall'art. 5, IV della tariffa applicabile, trattandosi di prestazione professionale identica per tutte le parti rappresentate.
In ogni caso, anche a voler seguire i criteri di liquidazione fatti propri dal Consiglio dell'Ordine, l'importo complessivo si doveva attestare per il giudizio di I grado su 20.445,00 euro e non certo sulla somma di euro 41.177,50, liquidata, sosteneva l'opponente, troppo generosamente in sede di rilascio di parere di congruità.
Spiegava poi domanda per lite temeraria.
LA DIFESA DELL'OPPOSTA
Contestava le ragioni dell'opposizione; si opponeva poi alla riunione richiesta da controparte e motivata per ragioni di opportunità. La difesa opposta escludeva che vi fosse stato un accordo sull'applicazione dei minimi tariffari con le diverse strutture, con le quali infatti erano intercorsi singoli ed autonomi mandati, ai quali non si sarebbe potuto di certo estendere quello scritto intercorso in via esclusiva con la suddetta associazione, che pure conferiva autonomo mandato alle liti al professionista, sia per le cause di primo grado sia per quelle di II grado.
Nel merito precisava poi che aveva sottoposto al Consiglio dell'Ordine l'attività espletata in favore di dodici strutture per le quali il mandato professionale si era estinto per l'intervenuta revoca; tanto anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 127-2004, in virtù del quale "nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato gli onorari ed i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale". Esaminata tutta la documentazione, aggiungeva l'opposta, il Consiglio dell'Ordine perveniva legittimamente alla liquidazione del giusto compenso ai sensi dell'art. 5, comma IV, con l'aumento del 20% per ogni parte oltre la prima, fino a dieci, e del 5% per le altre.
Ottenuta la liquidazione del compenso congruo, l'opposta precisava di aver richiesto il compenso pro quota a ciascuno dei dodici clienti per il quali era intervenuto il recesso.
Ricordava poi che l'esistenza di un'obbligazione solidale non impediva di certo l'esercizio dell'azione di adempimento pro quota.
L'ISTRUTTORIA
Senza necessità di istruttoria orale, all'udienza del 31-10-2012 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di difese e repliche.
LA PACIFICA NATURA SOLIDALE DELL'OBBLIGAZIONE AL COMPENSO PROFESSIONALE PREVISTA DALL'ART. 5, CO., IV DEL D.M. 08-04-2004: L'AMMISSIBILITÀ DELLA FACOLTÀ DI AGIRE PER LA QUOTA E NON NECESSARIAMENTE PER L'INTERO
L'obbligazione al compenso professionale previsto dal citato art. 5, co. IV deve ritenersi di natura solidale: "qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%, fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5%...".
La circostanza che l'obbligazione in parola sia solidale non impedisce all'avvocato di agire per l'adempimento della quota eguale spettante a ciascuno dei condebitori solidali.
Tanto ai sensi dell'art. 1311 c.c., per il quale non a caso la sentenza di condanna all'adempimento del debito pro quota, contro uno solo dei condebitori solidali, integra una rinunzia tipizzata alla solidarietà, beninteso solo a favore del condebitore beneficiario della rinunzia.
Quanto alla denunziata moltiplicazione indebita di più cause, l'abuso può trovare la sanzione adeguata nella riunione - nella specie peraltro esclusa dal Presidente del Tribunale al quale veniva sottoposta la questione ex art. 273 c.p.c..
Revoca che nel caso di specie avrebbe finito per di più con il risultare in contraddizione con quanto già statuito dalla predetta superiore autorità.
La frammentazione inopportuna delle cause ex art. 1311 c.c. può anche trovare sanzione nel regolamento sulle spese giudiziali, potendosi giungere alla compensazione o potendosi tenere conto, per la determinazione del giusto compenso, anche in questa sede dell'applicazione dell'art. 5, co. IV, qui proprio nel merito in discussione.
Non può tuttavia comportare la revoca del decreto ingiuntivo (al più potrebbero non riconoscersi le spese legali liquidate con il monitorio) e mai in ogni caso il rigetto della domanda.
Tanto perché l'azione tesa all'ottenimento della quota del debito è consentita dalla norma di diritto sostanziale sopra evocata e non può di certo essere posta nel nulla da una forma di abuso del processo, per di più se esclusa nel caso concreto ex art. 273 c.p.c..
E' vero che la S.C. (S.U. n. 23726 del 2007) ha sanzionato una particolare forma di abuso processuale, ma il principio concerneva il caso in cui nell'ambito di uno stesso rapporto si frazionava il credito unico con la proposizione di tanti decreti ingiuntivi, al di là di quanto consentito argomentando dall'art. 1181 c.c. in tema di adempimento parziale.
E' poi fuori luogo la sentenza delle S.U. 9148 del 2008 in tema di obbligazione condominiale nei confronti dei terzi, trattandosi del diverso caso in cui si è ritenuto che l'obbligazione fosse in realtà parziaria e non solidale, come è invece da ritenere quella qui controversa.
LA QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO EX ART. 5, CO. IV DEL D.M. N. 127 DEL 08-04-2004
Va in primo luogo ritenuto che debbano trovare applicazione i minimi tariffari pattuiti.
E' vero che la convenzione stipulata con l'Associazione Strutture Specialistiche Accreditate - per la quale in caso di rigetto della domanda si sarebbero applicati i minimi tariffari - non si estende automaticamente ai singoli ed autonomi mandati professionali.
E' pur vero però che emergevano vari indizi sull'avvenuta estensione dei minimi tariffari: la circostanza che il ricorso fosse stato proposto dalle 18 strutture accreditate e dalla stessa Associazione di categoria; il riferimento da parte dello stesso professionista ai minimi nei preavvisi di parcella inviati con fax datato 28-09-2004 (pur se quantificati erroneamente ai sensi dell'art. 5, co. V, della tariffa professionale citata e con riferimento a ciascuno dei 19 ricorrenti) e nella successiva mail del 28-09-2004.
Per quel che concerne la concreta determinazione del quantum, occorre fare riferimento all'art. 5, co IV citato.
Si deve però precisare che il compenso per onorari veniva calcolato dal Consiglio dell'Ordine su dodici parti, così come richiesto dall'istante.
Trattandosi di obbligazione solidale e dovendosi valutare la congruità del compenso, in questa sede vanno invece considerate tutte le parti per le quali veniva proposto il ricorso in via amministrativa, sempre ai sensi dell'art. 5, co. IV citato; quindi, una volta quantificata l'unica obbligazione solidale congrua, va operata la divisione per 19 allo scopo di determinare la quota gravante su ciascuno dei condebitori e quindi anche sull'opponente.
Trattandosi di causa amministrativa di valore indeterminabile, dovrebbe essere applicato l'art. 6, co. V, secondo il quale per gli onorari minimi si deve seguire lo scaglione da euro 25.900,01 ad euro 51.700,00.
Senonchè in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate (si veda la copiosa giurisprudenza che si è occupata della materia ed evocata dalla difesa opposta), oltre che la rilevanza degli effetti implicati dall'accoglimento della domanda giudiziale - controvertendosi in tema di tetti di spesa sanitaria regionale, per le 19 strutture non doveva poi essere di poco momento l'entità della ricaduta economica della decisione del giudice amministrativo - appare più corretto aver riguardo allo scaglione da euro 258.300,01 a 516.500,00, secondo il disposto ex art. 6, co V, ultimo periodo del suddetto decreto ministeriale ("gli onorari…fino al limite massimo…"); così come per la stessa ragione non poteva farsi a meno di applicare l'aumento percentuale per ciascuna parte ex art. 5, co. IV citato.
Di conseguenza considerando le 19 parti del procedimento conclusosi con l'ordinanza di rigetto della sospensiva, ed avuto riguardo alle attività indicate nella stessa istanza al Consiglio dell'Ordine (studio della controversia, consultazioni con il cliente, ritiro dei documenti, redazione del ricorso e partecipazione ad una camera di consiglio, oltre la richiesta di sospensiva) può liquidarsi l'onorario complessivo di euro 16.065,00, che diviso per 19 dà un onorario per ciascuna parte di euro 845,52.
Seguendo allora il corretto procedimento di calcolo seguito dall'opposta nella redazione della specifica per la determinazione del compenso pro quota, ma tenendo conto del parametro sopra indicato e del fatto che erano 19 le parti e non 12, e quindi le spese andavano divise per 19, si giunge al risultato netto di euro 736,52 in luogo di euro 3.875,72, al netto dell'acconto di euro 500,00 e della ritenuta d'acconto (pari ad euro 118,30).
Inoltre anche a voler considerare versati dai condebitori solidali euro 29.178,74 (vedi pagina 9 in alto della comparsa conclusionale di parte opponente), tale somma non può coprire l'intera obbligazione solidale qui controversa, posto che la somma si riferisce in primo luogo agli acconti di cui si è già tenuto conto (documenti da n. 1 a 16 e da 21 a 23, di euro 512,00 ciascuno); in secondo luogo a compensi pro quota accettati da altri condebitori solidali nella misura integrale richiesta dal professionista.
Dunque l'eccezione di parziale pagamento sollevata non è idonea a paralizzare la pretesa attrice, pur se considerata pro quota.
Vanno quindi rigettate le altre domande anche ex art. 96 c.p.c..
Le spese, in considerazione della parziale soccombenza, vanno compensate per intero, comprese quelle del monitorio.

P.T.M.

Il Tribunale pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n...-07 proposta dalla D. S.r.l. nei confronti dell'avv. L., e quindi sulla domanda proposta da questa nei confronti della prima con ricorso depositato il ...2007, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; Accoglie in parte la domanda proposta in via monitoria e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 736,52( al netto della ritenuta d'acconto di euro 118,30), oltre interessi dal 05-12-2006;
Compensa le spese del giudizio.
Il giudice dott. Claudio Casarano.
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