di Carmelo Cataldi - Sin dal liceo mi è stato ricordato che l'Italia, quale erede culturale del diritto romano, è stata ed è la culla e la patria del diritto, concetto che poi con il passare del tempo e delle costanti frequentazioni dei vari Fori mi è stato confermato nella pratica quotidiana.

Quello che però è divenuta nella mia esperienza, in ambito giuridico, altrettanto certezza è che l'Italia, ovvero l'insieme di persone e apparati burocratici che la governano, è nemica dei diritti, anche i più evidenti e fondamentali, forse per necessità come nel caso in esame, considerato il carico ricevuto da una decennale disattenzione politica al fenomeno carceri, oppure e sarebbe più grave, per indolenza o trascuratezza della cosa pubblica.

Ancora una volta ieri con il pronunciamento della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha messo una pietra tombale su un  comportamento contrario ai diritti fondamentali dell'uomo, così come sanciti nel 1950, se ne avuta un'ulteriore conferma.

Il caso sottoposto alla Grande Chambre era il ricorso proposto dal precedente Ministro di Giustizia Paola Severino avverso alla sentenza

 dell'8 gennaio (Affaire  Torreggiani  et Autres c. Italie)  di quest'anno con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosceva l'Italia colpevole di aver violato l'art. 3 della Convenzione, secondo cui "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" condannandola al risarcimento delle parti ricorrenti per un ammontare di circa  99.600 Euro, più 6.000 di interessi e spese[1].

La parte decisoria di questa sentenza

opposta dal governo italiano, che maggiormente però ha suscitato interesse dei media e delle associazioni che si occupano di tutela dei diritti civili e umani, è quella che ingiunge la soccombente (l'Italia) entro il lasso di tempo di un anno, dal momento in cui sarà divenuta definitiva la sentenza ai sensi dell'art. 42 c. 2 della CEDU, di trovare le misure adeguate per porre fine al fenomeno del sovraffollamento delle carceri, conformemente ai principi della Convenzione Europea[2].  

Infine, con la medesima sentenza

la CEDU stabilisce che per la durata di un anno dall'avvenuta definita sentenza la Corte aggiornerà in tale senso tutti i casi pendenti o  non ancora comunicatogli, con riserva di dichiararli irricevibili o cancellarli dai ruoli solo nel caso intervenga un accordo tra le parti o un rinvio ad altre forme di arbitrato conformemente agli art. 37 e 39 della Convenzione[3].

Da ciò si intuisce che questa sentenza recepisce una grande difficoltà dell'Italia a far rispettare e rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e il fatto di dare un tempo così ristretto per adeguare le strutture carcerarie agli standard previsti e resi attuali in altri paese europei, la dice lunga sulla gravità del caso e della violazione riscontrata dalla Corte.

Certamente aver fatto ricorso a questa sentenza della CEDU, ad opera del precedente governo italiano, ha dato una brutta immagine della macchina burocratica nazionale la quale, anziché riconoscere lo stato deficitario dei diritti umani del sistema penitenziario italiano, ha perseverato nel disconoscere la gravità delle violazioni, anzi, abusando del diritto, ha temerariamente ricorso in secondo grado.

Questo ha dimostrato oltre alla mancata sensibilità verso la Corte, che è stata ancora magnanima, di avere in nessun conto l'interesse della collettività da cui promana la sua autorità e dell'individuo come portatore di diritti.

Insomma uno Stato patrigno che per deflazionare il contenzioso civile pone un filtro pesante anche sotto il profilo economico ai ricorsi in appello civile e poi temerariamente ricorre agli stessi sistemi per sottrarsi ai propri obblighi di fronte alla Comunità Internazionale e agli impegni giuridici verso i propri cittadini che discendono direttamente dal rapporto etico - sociale che esso ha con loro.

E' bene ricordare che fra i ricorrenti vi sono anche detenuti (cittadini di questo Stato) di nazionalità italiana.

In data di ieri, per l'appunto, la Grande Chambre ha rigettato questo ricorso riconoscendo la "correttezza" della sentenza di primo grado e obbligando così l'Italia ad adeguarsi all'esecuzione della medesima entro i limiti ed i tempi impostigli, che decorrono appunto dalla data del 27 maggio 2013, data che segna una pietra miliare nella storia dei diritti umani, quelli che la Convenzione dell'ONU e della CE, oltre della CEDU, hanno da tempo riconosciuto e di cui l'Italia ha trascurato di rendere effettivi, in parte, nella propria giurisdizione.

Purtroppo l'Italia non è nuova a questi casi se si possono contare decine di sentenze sfavorevoli ad essa in quanto sono state negli ultimi anni riconosciute continue disapplicazioni dei principi sui dei diritti umani, basta citarne alcune che poi si sono trasformate coattivamente in normative di garanzie per il cittadino, ad esempio la Legge Pinto (89/2001), che è intervenuta sulla lunghezza scandalosa dei processi e che finalmente ha stabilito un principio di risarcimento alle parti lese a causa del deprecabile frequente fenomeno giudiziario ed a seguito di sentenze della CEDU, anche pesanti, nei confronti dell'Italia[4].    

Allo stesso modo questa definitiva azione giudiziaria, che ieri ha visto celermente termine, condurrà, ritengo inesorabilmente, ad una quantità innumerevoli di ricorsi e sicuramente di sanzioni per l'Italia, anche in considerazione dell'oggettiva impossibilità di sanare una situazione trascurata da decenni e che potrebbe essere invece risolta velocemente solo attraverso un così detto con un colpo di spugna (leggasi amnistia o indulto).

Naturalmente bisogna valutare anche che, essendo l'atto di clemenza, risolutivo parzialmente almeno per il momento in visione di una più complessa rivisitazione dell'ordinamento penitenziario e soggetto ad un complesso vaglio parlamentare, ad oggi, sarà molto difficile vederlo realizzato nel breve termine.

In ogni caso attendiamo di leggere le motivazioni della Grande Chambre  per approfondire quelle che adesso sono solo delle considerazioni fatte sull'onda dell'emozione.

* Sentenza dell‘08.01.2013 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

testo integrale

Dr. Carmelo Cataldi

Consigliere Giuridico in D.I.U. e D.O.M.


[1]1.   6. Dit

a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

  1. 10 600 EUR (dix mille six cents euros) à M. Torreggiani; 23 500 EUR (vingt-trois mille cinq cent euos) à M. Bamba; 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Biondi; 11 000 EUR (onze mille euros) à M. Sela; 15 000 EUR (quinze mille euros) à M.  El Haili; 12 000 EUR (douze mille euros) à M. Hajjoubi; 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) à M. Ghisoni, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral;
  1. 500 EUR (mille cinq cents euros) chacun à MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et Ghisoni, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un  taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

[2]2.   4.

     Dit que l'État défendeur devra, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes à offrir un redressement adéquat et suffisant dans les cas de surpeuplement carcéral, et ce conformément aux principes de la Convention tels qu'établis dans la jurisprudence de la Cour.

[3]3.   5.

        Dit que, en attendant l'adoption des mesures ci-dessus, la Cour ajournera, pendant une durée d'un an à compter de la date àlaquelle le présent arrêt sera devenu définitif, la procédure dans toutes les affaires non encore communiquées ayant pourunique objet le surpeuplement carcéral en Italie tout en se réservant faculté, à tout moment, de déclarer irrecevable une affairede ce type ou de la rayer du rôle à la suite d'un accord amiable entre les parties ou d'un règlement du litige par d'autresmoyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention.

[4]4.  La CEDU con i ricorsi Capuano I (1987) e Capuano II (1994) è intervenuta contro l'Italia in materia di violazione del principio sull'equo processo dichiarando l'Italia non in grado di prevenire future violazioni, né di porre fine a quelle in corso. Di seguito la Corte è stata sommersa di ricorsi relativi alle scandalose tempistiche in uso al tribunale di Benevento i cui tempi erano di 4 anni per la prima udienza, seguita da un rinvio d'ufficio di altri 1-2 anni, costringendo la Corte, oltre a comminare continue pene di risarcimento, a minacciare l'apertura di una procedura di sospensione dell'Italia dal Consiglio d'Europa.

Dr. Carmelo Cataldi
Consigliere Giuridico in D.I.U. e D.O.M.

Email tomasmoore61@libero.it


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: