di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 13457 del 29 Maggio 2013. Per i danni all'alunno patiti durante l'orario scolastico il Ministero dell'Istruzione è responsabile sia contrattualmente che extracontrattualmente. Nel primo caso il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno derivante dall'omesso obbligo di vigilare in capo ad un determinato soggetto, dipendente pubblico (responsabilità da inadempimento o non corretto adempimento); l'alunno è infatti parte del contratto
stipulato con la scuola nel momento in cui la domanda di iscrizione viene accolta. Da questo momento sorge in capo all'istituto l'obbligo di vigilare circa la sua sicurezza e la sua incolumità nel periodo in cui fruisce della prestazione scolastica. Nel secondo caso egli lamenterà un generico danno derivante dall'obbligo del neminem laedere (responsabilità da fatto illecito). Le responsabilità sono cumulative e possono essere fatte valere contemporaneamente. E' dunque facoltà del danneggiato scegliere se attivare, alternativamente, una delle due responsabilità, ovvero agire per entrambe. "Da oltre un decennio è principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può essere fatto valere contemporaneamente".
Nel caso di specie la Suprema Corte interviene affermando che è onere del Ministero dell'Istruzione, e non del Comune resistente (ente al quale il colpevole era legato da un rapporto di lavoro subordinato) risarcire il danno derivante da violenza sessuale subita in orario scolastico da un'allieva da parte di un operaio che esegue lavori di manutenzione all'interno dell'istituto. Ciò proprio perché il dovere di vigilare circa l'incolumità degli allievi grava proprio sulla scuola.
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