L'ammissibilità della figura del negozio di accertamento all'interno del nostro ordinamento è molto contestata soprattuto da parte della dottrina che riconosce solo all'autorità giudiziaria, non ai privati, il potere di accertamento

Negozio di accertamento: cos'è

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Il negozio di accertamento, in base alla definizione ricavabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è l'atto con il quale le parti sanciscono l'esistenza o l'inesistenza di una determinata situazione giuridica soggettiva o anche di un rapporto giuridico. In questo modo lo stesso viene delimitato e ogni eventuale incertezza viene eliminata. L'enciclopedia Treccani lo definisce come "un negozio giuridico con cui le parti attribuiscono certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, in modo da escludere ogni successiva contestazione al riguardo." Fatta questa beve premessa vediamo dal punto di vista sistematico come è inquadrabile il negozio di accertamento.

Contratto e negozio giuridico

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Il c.c. del 1942 non offre un'esplicita definizione di negozio giuridico, incentrando l'attenzione sulla nozione di contratto, in controtendenza con la tradizione che modellava la teoria civilistica attorno alla figura unitaria del negozio. Così facendo, emerge l'abbandono di una logica deduttiva, dal generale al particolare, propria della precedente elaborazione, per addivenire ad un approccio pragmatico ed induttivo che, muovendo dal particolare, giunga a delineare il generale.

Ponendo al centro del sistema il contratto, il Legislatore presuppone, pur senza esplicitarla, una categoria più ampia, alla quale risulta applicabile la disciplina generale di cui al Libro IV Titolo II del c.c., vale a dire quella del negozio giuridico. Nello specifico, la nozione di contratto è data dall'art. 1321 c.c., a mente del quale esso è definito come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

In questo senso, dunque, il Legislatore circoscrive quella peculiare tipologia negoziale nella quale due o più soggetti, intesi come centri di interesse, si accordano al fine di realizzare effetti predeterminati dalla loro comune volontà, raggruppabili negli esiti genetici, regolativi o estintivi di un relazione giuridica suscettibile di valutazione economica.

È proprio il tratto della prefigurazione degli effetti che distingue il negozio - e dunque il contratto - dall'atto giuridico, in cui il disponente non programma né vuole quelle specifiche conseguenze rilevanti per il mondo del diritto.

Ammissibilità e confini del negozio di accertamento

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Orbene, in relazione alla peculiare figura del negozio di accertamento, le considerazioni appena fatte risultano necessarie per verificarne la stessa ammissibilità nel sistema, nonché, eventualmente, i confini.

Come già detto, nel corpus codicistico non si rinviene una positivizzazione del negozio giuridico, che, nondimeno, è categoria logicamente presupposta a quella di contratto in primo luogo, nonché a quelle enucleabili ex artt. 1324 e 1334 c.c. e alle promesse unilaterali.

Parimenti, non è dato rintracciare nel c.c. una norma definitoria, in particolare, del negozio di accertamento, bensì, soltanto, una finalità di accertamento, peraltro azionabile in sede giudiziale.

Si pensi in questo senso alle azioni a tutela della proprietà, nello specifico all'actio finium regundorum ex art. 950 c.c., nella quale parte attrice domanda l'accertamento nel processo di una res dubia, o, ancora, all'azione confessoria o negatoria servitutis, sempre in relazione ad ipotesi in cui la tutela abbia per oggetto un diritto assoluto, nonché, infine, alle azioni di simulazione e di nullità, tradizionalmente annoverate tra quelle volte all'accertamento negativo di negozi giuridici.

Peraltro, nel diritto processuale, tutte le azioni, siano esse di condanna o costitutive, presuppongono l'accertamento, essendo finalizzate alla produzione del giudicato sostanziale. Tra di esse l'azione di mero accertamento assume uno specifico rilievo, integrando quel minimum di tutela cognitiva a mezzo della quale l'attore mira ad ottenere la dichiarazione dell'esistenza del diritto fatto valere o dell'inesistenza dell'altrui diritto, in modo da dissolvere lo stato di obiettiva incertezza che lo connota.

Come premesso, dunque, la finalità di accertamento viene espressamente ricondotta dal Legislatore nell'alveo della funzione giurisdizionale, necessitando perciò dell'intervento di un soggetto terzo e neutrale quale il giudice, senza che di essa sia fatta menzione nella materia contrattuale. Il nodo problematico concerne, allora, la stessa ammissibilità di un negozio giuridico di accertamento, con particolare riguardo all'individuazione sia della causa di esso che dell'oggetto.

Tali profili critici sono emersi per lo più in Dottrina, dal momento che, di contro, la Giurisprudenza tende ad ammettere pacificamente la figura, come negozio di secondo grado che si innesta su un preesistente rapporto tra le parti, valorizzando la loro l'autonomia e la meritevolezza della causa ex art. 1322 c.c., individuata nella volontà di eliminare un oggettivo stato di incertezza.

Non sono tuttavia mancate pronunce della Suprema Corte di Cassazione che identificavano l'incertezza non in una condizione oggettiva, bensì soggettiva e dunque legata alla visione personalistica della parte. A tale finalità si accompagnerebbe, poi, anche un effetto preclusivo, impegnandosi le parti, in quest'ottica, a rispettare la ricostruzione emergente dal negozio stipulato.

Così facendo, la Giurisprudenza, anche di Legittimità, modella il negozio di accertamento nei termini di un vero e proprio contratto, pur ammettendo la configurabilità di una struttura unilaterale. La suddetta figura, in quest'ottica, apparirebbe declinabile anche in termini di accertamento negativo, a mezzo del quale le parti si accorderebbero per attestare l'inesistenza di un determinato rapporto.

In tal modo, come sottolineato dalla Dottrina maggioritaria, si tralascia il fondamentale rilievo per cui l'art. 1321 c.c. non ricomprende tra le finalità del contratto quella meramente accertativa, considerando soltanto il "costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali".

Il negozio di accertamento, pertanto, più che astratto in quanto privo di causa, sarebbe da considerarsi come avulso dallo schema codificato.

Secondo un'impostazione minoritaria, invero, l'effetto accertativo costituirebbe un prius logico rispetto a quello innovativo, a cui un simile negozio sarebbe teleologicamente orientato. Per questa via, allora, la fattispecie controversa verrebbe ad essere ricondotta ad un accordo regolativo - costitutivo, con aggiramento di una simile difficoltà. In tal modo, infatti, le parti verrebbero a delineare, a mezzo del negozio di accertamento, un diverso assetto di interessi.

È evidente che una ricostruzione siffatta non possa essere accettata, a meno di negare la stessa percorribilità nel sistema di un negozio di accertamento inteso nel senso di cui sopra, dal momento che esso finirebbe, in concreto, per essere sovrapponibile alla transazione.

Nella concezione fatta propria dalla Giurisprudenza, invece, la causa a sostegno di tale contratto non è intesa quale composizione di una lite tramite reciproche concessioni, bensì come vera e propria attestazione di carattere definitivo di una situazione connotata da obiettiva incertezza. Questa ratio risulta talmente ampia - ed acriticamente accettata - nella ricostruzione giurisprudenziale, da estendersi ben oltre i "rapporti giuridici patrimoniali", inglobando non solo l'ipotesi di ricognizione di diritti reali, ma anche, più genericamente, di fatti. A sostegno di questa convinzione si sottolinea come i profili dubbi in punto di diritto potrebbero derivare anche dall'indeterminatezza fattuale e non semplicemente normativa.

L'impianto codicistico e la struttura del contratto ne escono pertanto completamente stravolti, venendo così a cadere anche il discrimen tra confessione, come attività probatoria avente ad oggetto fatti, che può essere costituita da una dichiarazione di scienza e di verità, e negozio, avente ad oggetto rapporti, che si traduce in una dichiarazione di volontà. L'unico limite riguardante l'oggetto sarebbe identificabile, secondo questa accezione, nei soli diritti assoluti della personalità e nei rapporti giuridici di famiglia, intangibili ed indisponibili dai privati anche in relazione al loro mero accertamento, ciò che precluderebbe la lettura in termini di negozio di accertamento del riconoscimento del figlio naturale.

Negozio di accertamento e sentenza di accertamento: differenze

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Utile per la comprensione delle diverse teorie sopra esposte è li Studio del Notariato n. 4 del 2017 il quale mette in evidenza, tra l'altro, la diversità tra negozio e sentenza di accertamento, in relazione, in particolare, all'usucapione.

"In particolare non si può non rilevare come l'attività del giudice, determinando l'emanazione di un provvedimento contraddistinto da intrinseca obbligatorietà, si ponga completamente al di fuori del campo dell'autonomia privata. D'altronde la sentenza è in grado di assicurare una valenza senza dubbio differente: infatti se è vero che al giudice in sede di cognizione non sono attribuiti poteri dispositivi ed il procedimento di accertamento è comunque rimesso alla disponibilità delle parti, tuttavia, il giudice mantiene un ruolo assolutamente preminente nell'ambito delle valutazioni dei fatti asseriti dalle parti. Mentre l'accertamento giurisdizionale mira a rinvenire e a far valere una realtà cd. "ontologica", l'accertamento privato invece fissa una verità "convenzionale". La sentenza è un atto di autorità e di giustizia mentre il negozio di accertamento è un atto di libertà. La sentenza è espressione di una fonte imparziale, disinteressata ed estranea al rapporto o alla situazione che ne è oggetto mentre i suddetti caratteri non si rinvengono nel negozio di accertamento. Mentre il negozio di accertamento ai sensi dell'art. 1372 c.c. ha forza di legge tra le parti, la sentenza di accertamento ai sensi dell'art. 2909 c.c. fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Altre differenze sono rinvenibili nell'ambito della partecipazione di tutti gli interessati in quanto mentre nel negozio di accertamento nessun principio obbliga gli interessati a partecipare al negozio stesso, in ambito processuale è ritenuta essenziale invece la partecipazione di tutti gli interessati al processo diretto all'accertamento dell'intervenuta usucapione dovendosi verificare la sopravvenienza di una nuova situazione unitaria ed indivisibile che non può essere affermata o negata se non nei confronti di tutti gli interessati; ed ancora, mentre la retroattività della sentenza di usucapione è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e da buona parte della dottrina in tema di negozio di accertamento difficilmente è pensabile di adottare tale soluzione non rientrando la suddetta retroattività reale nell'ambito di disponibilità dei privati in presenza di diritti di terzi incompatibili con il suddetto accertamento.

Naturalmente queste differenze non determinano una assoluta diversità tra accertamento negoziale e giudiziario ma ne giustificano una differenza di disciplina quanto meno dal punto di vista della opponibilità nei confronti dei terzi. L'aver il legislatore indirettamente ammesso la legittimità del negozio di accertamento mediante la sua trascrizione non giustifica una parificazione del negozio di accertamento alla sentenza di accertamento. Anzi la volontà del Legislatore di differenziare i due istituti (negozio di accertamento e sentenza di accertamento) potrebbe essere desunta proprio dai diversi effetti derivanti dalla trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. e dell'art. 2651 c.c.."

Forma e trascrivibilità del negozio di accertamento

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La Giurisprudenza, pacifica nell'ammettere tale figura, focalizza poi l'attenzione su ulteriori aspetti pratici: la forma e la trascrivibilità.

Quanto al primo profilo, l'opinione maggioritaria propugna la libertà di forma, ciò che renderebbe praticabile la prova per testi, anche con riferimento al caso in cui il negozio avesse per oggetto diritti reali, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 1350 c.c., stante l'assenza di qualsivoglia effetto traslativo.

Relativamente al secondo punto, poi, qualora l'assetto risultante dalla volontà negoziale comportasse l'acquisto o l'estinzione di diritti, in analogia con quanto prescritto per le sentenze, gli interpreti sarebbero orientati nel senso della trascrivibilità, purché la volontà risultasse consacrata in atto pubblico o scrittura privata autenticata.

A stridere è proprio l'assimilazione di un negozio, frutto dell'autonomia delle parti, ad una sentenza, vale a dire ad una pronuncia giurisdizionale promanante da un soggetto neutrale, nell'esercizio di un potere sovrano, all'esito di un iter processuale disciplinato dalla legge. Se, infatti, lo scopo precipuo del negozio di accertamento è quello di attestare la sussistenza di un certo stato di fatto o di diritto, è evidente, in primo luogo, come esso non possa essere frutto di comune volontà, limitandosi le parti a "prendere atto" dell'esistente, nonché, secondariamente, come tale finalità sia coincidente con quella cui tende il processo di cognizione.

L'eliminazione dell'incertezza, allora, deve avvenire solo per tramite del processo, se intesa come accertativa in senso tecnico, potendosi riconoscere libertà negoziale all'autonomia privata solo nei limiti della transazione, in cui la volontà delle parti ha un ruolo ben definito dall'ordinamento ed in seno alla quale l'"accertamento" va inteso, più propriamente, come nuova regolamentazione dei rispettivi interessi.
La struttura stessa del negozio, in cui la volontà del disponente o delle parti va ad incidere in senso costitutivo, modificativo o estintivo sulla realtà giuridica, risulta quindi incompatibile con una finalità di accertamento, meramente "ratificativa" del dato preesistente, ancorché in modo incontrovertibile. Se, infatti, da un lato, l'accertare è la risultante di un procedimento logico - cognitivo attestativo del reale, dall'altro, l'attività negoziale è dichiarazione di volontà.

Negozio di accertamento: tipologie

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È necessario, a questo punto, prendere in esame alcune figure, che, nell'esegesi di Dottrina e Giurisprudenza sono state talvolta accostate al negozio di accertamento.

  • Un'ipotesi peculiare è quella normata dall'art. 143 del d.lgs. 209/2005, che, dopo aver menzionato la convenzione di indennizzo diretto (cioè il modulo cosiddetto di "constatazione amichevole") per l'ipotesi di denuncia di sinistro tra veicoli a motore per cui sia prevista assicurazione obbligatoria, al comma 2 dispone: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso". Orbene, secondo parte degli interpreti, l'ipotesi disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private costituirebbe applicazione tipica del negozio di accertamento, venendo a configurare un accordo tra le parti coinvolte nel sinistro in forza del quale esse si accordano per determinare definitivamente tra di loro l'esistenza, il contenuto ed i limiti di una data situazione, con effetti meramente dichiarativi e probatori. Tuttavia, a ben vedere, anche nel caso in questione, ciò che difetta è proprio la volontà negoziale: la funzione della constatazione amichevole, infatti, non sta nell'originare e delimitare un certo assetto di interessi, bensì, più propriamente, nella finalità meramente descrittiva di quel dato accadimento che ha coinvolto i firmatari del documento. La situazione di fatto "dubbia" non è risolta in virtù dell'accordo tra le parti, ma, in effetti, non è connotata da incertezza già ab origine. I soggetti che compilano e sottoscrivono il modulo di cui all'art. 143 d.lgs. 209/2005 non si accordano per una certa versione, almeno nella mens legis che ha introdotto la norma nel sistema, ma constatano un fatto in precedenza loro occorso.
  • Ulteriori considerazioni si rendono necessarie in tema di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.. In seguito a tale ricognizione, il soggetto in favore di cui è resa risulta dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. In questo senso si è parlato di astrazione processuale, dubitando della riconducibilità della figura disciplinata dall'art. 1988 c.c. nel novero delle promesse unilaterali. Tuttavia, prescindendo in questa sede dall'esegesi dell'istituto, preme sottolineare come esso non appaia sovrapponibile al negozio unilaterale di accertamento, come inteso in Giurisprudenza. Infatti, il riconoscimento operato dal debitore non ha effetto preclusivo, non cristallizzando l'assetto risultante dalla sua dichiarazione. La sussistenza del rapporto sottostante, il cui onus probandi non ricade per l'effetto sull'asserito creditore, è infatti presunto fino a prova contraria.
  • Infine, per ciò che concerne l'ipotesi della confessione, di essa deve essere esclusa la natura negoziale. Peraltro, la confessione prescinde dall'incertezza, tendendo piuttosto all'affermazione di fatti contra se ma favorevoli alla controparte. Inoltre, poiché l'art. 2730 c.c. fa menzione della "piena prova" della confessione, se ne deduce come essa debba risultare da una pronuncia giurisdizionale, ciò che, invece, nella concezione della Giurisprudenza, il negozio di accertamento mira, al contrario, ad evitare.

Valentina Prudente
Email valentina.prudente@alice.it


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