di Teresa Fiortini - La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 23866 depositata il 31 maggio 2013, risolvendo un contrasto interpretativo in merito alla questione dell'applicabilità quoad poenam dell' art 570 c.p. comma primo ovvero del comma secondo all'ipotesi di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 ("Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste all'art. 570 del Codice penale"), ha stabilito che il rinvio all'art. 570 c.p. effettuato dall'art. 12-sexies cit. deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal comma primo della disposizione codicistica, che costituisce l'opzione più favorevole all' imputato.
Tale interpretazione, precisano i magistrati di Piazza Cavour, "evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio e la tutela dei figli minori nell' ipotesi di divorzio; tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio".
Teresa Fiortini
Tale interpretazione, precisano i magistrati di Piazza Cavour, "evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio e la tutela dei figli minori nell' ipotesi di divorzio; tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio".
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