Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 5 giugno 2013 n. 24554
di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'art. 337 codice penale , viene punito chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza, mentre compie un atto di ufficio o di servizio. L' aggressione posta in essere dal reo deve però essere diretta a creare un vero e proprio ostacolo al pubblico ufficiale, impedendo a costui di portare a termine il compimento dell'atto di ufficio.
E' proprio ciò che si è verificato nel caso in questione. Ma vi è di più. L'aggressore non si è limitato a compiere quegli atti minimi e sufficienti ad opporsi al pubblico ufficiale durante il compimento di atti del proprio ufficio, ed ostacolare la sua attività, ma ha anche come precisa la Corte di Cassazione utilizzato " una più pregnante forza fisica idonea a cagionare le non lievi lesioni personali diagnosticate".
Ne deriva secondo la Suprema Corte, che " il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello di cui all'articolo 337 cod. pen." Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe dunque solo quegli atti minimi ed idonei ad opporsi al pubblico ufficiale. Dopodichè scatta il concorso con il reato di lesione personale.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com

polizialocaleweb.com

» Altri articoli di Luigi Del Giudice

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: