Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 5 giugno 2013 n. 24554
di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'art. 337 codice penale , viene punito chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza, mentre compie un atto di ufficio o di servizio. L' aggressione posta in essere dal reo deve però essere diretta a creare un vero e proprio ostacolo al pubblico ufficiale, impedendo a costui di portare a termine il compimento dell'atto di ufficio.
E' proprio ciò che si è verificato nel caso in questione. Ma vi è di più. L'aggressore non si è limitato a compiere quegli atti minimi e sufficienti ad opporsi al pubblico ufficiale durante il compimento di atti del proprio ufficio, ed ostacolare la sua attività, ma ha anche come precisa la Corte di Cassazione utilizzato " una più pregnante forza fisica idonea a cagionare le non lievi lesioni personali diagnosticate".
Ne deriva secondo la Suprema Corte, che " il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello di cui all'articolo 337 cod. pen." Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe dunque solo quegli atti minimi ed idonei ad opporsi al pubblico ufficiale. Dopodichè scatta il concorso con il reato di lesione personale.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
E' proprio ciò che si è verificato nel caso in questione. Ma vi è di più. L'aggressore non si è limitato a compiere quegli atti minimi e sufficienti ad opporsi al pubblico ufficiale durante il compimento di atti del proprio ufficio, ed ostacolare la sua attività, ma ha anche come precisa la Corte di Cassazione utilizzato " una più pregnante forza fisica idonea a cagionare le non lievi lesioni personali diagnosticate".
Ne deriva secondo la Suprema Corte, che " il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello di cui all'articolo 337 cod. pen." Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe dunque solo quegli atti minimi ed idonei ad opporsi al pubblico ufficiale. Dopodichè scatta il concorso con il reato di lesione personale.
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