di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n.14007 del 4 giugno 2013. E' illegittima la liquidazione giudiziale, contenuta in sentenza, del rimborso spese legali onnicomprensive. Lo ha stabilito la Suprema Corte pronunciandosi sul caso in oggetto in cui il privato vincitore in secondo grado di merito, ha promosso ricorso avverso la statuizione del giudice di merito di liquidazione "globale" delle spese di giudizio quantificata in euro 200 per singolo grado, senza specificare altro. Secondo il ricorrente l'importo liquidato sarebbe infatti inferiore ai minimi tariffari e non comprenderebbe i diritti e le spese generali; inoltre, la mancata distinzione tra diritti ed onorari non consentirebbe di controllare il rispetto delle tariffe legali.
L'art. 91 c.p.c. (unitamente alla legge 794/1942 e d.m. giustizia 127/2004) impone al giudice, nell'emettere la sentenza che chiude il processo, di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di causa a favore della controparte, liquidandone l'ammontare contestualmente agli onorari di difesa. E infatti conferma la Cassazione che il giudice "deve liquidare l'ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla legge liquidazioni generiche e onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo della correttezza della liquidazione". La statuizione della Corte d'Appello, oltre ad essere generica, non riporta nemmeno i criteri adottati: per questo motivo viene cassata e la Suprema Corte provvede essa stessa a liquidare nello specifico le spese processuali di tutti e tre i gradi di giudizio.
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